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IRAP: le regioni non possono variare l'aliquota a meno di casi espressamente previsti

Con Risoluzione n 1 del 17 febbraio 2021 il Ministero dell'Economia e delle finanze risponde a quesiti relativi alla possibilità di maggiorare l'aliquota IRAP

In particolare si chiedeva se fosse possibile maggiorare l'aliquota nelle regioni Calabria e Molise, nelle quali vi è un piano di rientro dai deficit sanitari. 

Il MEF chiarisce che l’aliquota Irap relativa alle pubbliche amministrazioni è stabilita dalla legge e non è manovrabile dalle Regioni. 

Si chiedeva se fosse possibile maggiorare l'aliquota IRAP dello 0,15% rispetto alla aliquota applicabile alle Amministrazioni pubbliche pari all' 8,5%

Il MEF ha innanzitutto ripercorso la normativa specifica in materia ricordando che le aliquote IRAP sono individuate dall'art. 6 del Dlgs 446/1997 comma 1 che stabilisce che l'imposta è determinata applicando al valore della produzione netta l'aliquota ordinaria, attualmente del 3,9%, salvo quanto previsto dal comma 2 che fissa per le Amministrazioni pubbliche l'aliquota all'8,5%

Inoltre "La manovrabilità in aumento delle aliquote è disciplinata dal comma 3 dello stesso art. 16 del D.Lgs. n. 446 del 1997 che consente alle Regioni ed alle Province autonome di variare fino ad un massimo di 0,92 punti percentuali le sole aliquote “di cui al comma 1 e 1-bis”, eventualmente differenziandole per settori di attività e per categorie di soggetti passivi. 

Da ciò si evince che non è possibile per gli enti impositori aumentare le aliquote speciali di cui al comma 2 ossia quella dell'8.5%

Cosa peraltro confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n 357 del 2010  che ha chiarito che la facoltà di variazione è riferibile alla sola aliquota ordinaria e non a quelle speciali.

L'IRAP non è un tributo regionale ma è un tributo statale attribuito alle regioni perciò queste ultime possono effettuare manovre di variazione nell'ambito dei poteri consentiti dalla disciplina nazionale.

La Risoluzone n 1 effettua una ricognizione dei casi in cui le variazioni siano possibili e in particolare in riferimento agli automatismi fiscali richiamati dall'art 5 comma 4 Dlgs 68/2011 nel quale si evidenzia che “restano fermi gli automatismi fiscali previsti dalla vigente legislazione nel settore sanitario nei casi di squilibrio economico, nonché le disposizioni in materia di applicazione di incrementi delle aliquote fiscali per le regioni sottoposte ai Piani di rientro dai deficit sanitari”

Gli articoli seguenti:

  • articoli 1, comma 174, legge 311/2004 
  • articolo 2, comma 80, legge 191/2009
  • art 2 comma 86 legge 191/2009

fanno espresso riferimento ai casi in cui le maggiorazioni sono possibili, però secondo quanto chiarito le maggiorazioni si rendono applicabili nel caso del deficit sanitario, solo alle aliquote suscettibili di variazioni scattate automaticamente per legge.

Le due Regioni sottoposte ai piani di rientro dai deficit  sanitari non possono applicare la maggiorazione dello 0,15 % all'aliquota dell'8,5% perchè l'incremento può avvenire solo per le maggiorazioni scattate per legge.


Fonte: Fisco e Tasse
News del: 19/02/2021


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