Lunedi | Martedi | Mercoledi | Giovedi | Venerdi | Sabato | Domenica |
1 | 2 | 3 | ||||
4
Scadenze 2024/03/4AFFITTI - Registrazione contratti di locazione e versamento imposta di registroLe parti contraenti di contratti di locazione e affitto che non abbiano optato per il regime della "cedolare secca" devono versare l'imposta di registro sui contratti di locazione e affitto stipulati in data 01/02/2024 o rinnovati tacitamente con decorrenza dal 01/02/2024, con Modello "F24 versamenti con elementi identificativi" (F24 ELIDE). | 5 | 6 | 7 | 8
Scadenze 2024/03/8DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - Opposizione utilizzo dati spese sanitarieScade il termine per comunicare l'esercizio dell'opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie sostenute nell'anno d'imposta 2023 e ai rimborsi effettuati per prestazioni parzialmente o completamente non erogate, ai fini dell'elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata 2024. La comunicazione deve essere effettuata, dal 9 febbraio 2024 all’8 marzo 2024, infatti, accedendo all’area autenticata del sito web dedicato del Sistema Tessera Sanitaria, tramite tessera sanitaria TS-CNS oppure tramite SPID. Con questa modalità, è possibile consultare l’elenco delle spese sanitarie e selezionare le singole voci per le quali esprimere la propria opposizione all’invio dei relativi dati all’Agenzia delle Entrate per l’elaborazione della dichiarazione precompilata. | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15
Scadenze 2024/03/15IVA - Fatturazione differita mese precedenteI soggetti IVA devono procedere all’emissione e registrazione delle fatture differite relative a beni consegnati o spediti nel mese solare precedente e risultanti da documento di trasporto o da altro documento idoneo ad identificare i soggetti, tra i quali è effettuata l'operazione, nonché le fatture riferite alle prestazioni di servizi individuabili attraverso idonea documentazione effettuate nel mese solare precedente. La fattura deve contenere la data e il numero dei documenti cui si riferisce. Per le cessioni effettuate nel mese precedente fra gli stessi soggetti è possibile emettere una sola fattura riepilogativa. IVA - Associazioni senza scopo di lucro in regime agevolato Registrazione corrispettiviLe Associazioni sportive dilettantistiche, associazioni senza scopo di lucro e associazioni pro loco che hanno effettuato l'opzione per il regime fiscale agevolato di cui all'art. 1 della L. n. 398/1991, devono provvedere all’annotazione, anche con unica registrazione, dell’ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento conseguito nell’esercizio di attività commerciali, con riferimento al mese precedente, nel Prospetto approvato con D.M. 11/02/1997 (Registro IVA Minori per le Associazioni Legge 398/91), opportunamente integrato. ROTTAMAZIONE QUATER - Proroga pagamento prime tre rateI contribuenti che hanno scelto il pagamento rateale al momento dell’adesione alla Rottamazione quater hanno tempo fino a venerdì 15 marzo per effettuare il pagamento delle prime tre rate della Definizione agevolata delle cartelle (quelle 31 ottobre 2023, del 30 novembre 2023 e del 28 febbraio 2024), senza oneri aggiuntivi e senza perdere i benefici della “Rottamazione-quater” (come previsto dalla legge di conversione del Decreto Milleproroghe n. 215/2023, approvata definitivamente e in attesa di pubblicazione in GU). Sono altresì differite al 15 marzo anche le prime due rate (stabilite, rispettivamente, il 31 gennaio e il 28 febbraio 2024, dalla Legge n.100/2023) per le popolazioni dell'Emilia-Romagna, della Toscana e delle Marche colpite dagli eventi alluvionali del maggio 2023. Sono previsti 5 giorni di tolleranza e, quindi, il pagamento sarà considerato tempestivo se effettuato integralmente entro il 20 marzo 2024. In caso di mancato pagamento o se il pagamento avviene oltre il termine ultimo o per importi parziali, si perderanno i benefici della misura agevolativa e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute. Le restanti rate del 2024 andranno saldate entro il 31 maggio, il 31 luglio e il 30 novembre, ovvero secondo le scadenze del proprio piano contenuto nella Comunicazione delle somme dovute. | 16 | 17 |
18
Scadenze 2024/03/18IVA - Versamento unica soluzione o rata saldo Iva 2023Versamento in unica soluzione del saldo Iva relativa al periodo d'imposta 2023 risultante dalla dichiarazione annuale o, nel caso in cui il contribuente scelga il pagamento rateale, della 1° rata dell'IVA senza interessi (a partire dalla seconda rata si dovrà corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile e il numero delle rate deve essere al massimo pari a 10, cioè la rateizzazione deve, in ogni caso, concludersi entro il mese di dicembre 2024, infatti l’ultima rata non può essere versata oltre il 16 dicembre, così come previsto dall'art. 8 del recente Dlgs n. 1 dell'08.01.2024). Il versamento deve essere effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo: 6099 - Versamento IVA sulla base della dichiarazione annuale. Si ricorda che, a seguito della soppressione della dichiarazione IVA unificata (avvenuta già nel 2017), il termine di versamento del saldo IVA non è più influenzato dalla modalità di presentazione della dichiarazione IVA, che è sempre autonoma. Quindi, il versamento del saldo IVA 2023 è unico ed è fissato al 16.03.2024 (18 marzo in quanto il 16 cade di sabato). Si tenga presente però che anche se unico, tale termine di versamento può essere differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES). DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - Opposizione utilizzo dati spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasportoI contribuenti che hanno sostenuto spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese per l’acquisto degli abbonamenti ai servizi di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale versate agli enti pubblici o i soggetti privati affidatari del servizio di trasporto pubblico può essere esercitata con le due seguenti modalità:
Le disposizioni di cui al punto 1 si applicano con riferimento alle spese sostenute a partire dall’anno 2024. Per l’anno 2023, le disposizioni di cui al punto 2 si applicano a partire dalla data di pubblicazione del Provvedimento del 4 ottobre 2023. DICHIARAZIONE PRECOMPILATA - Opposizione utilizzo dati spese scolastiche ed erogazioni liberali agli istituti scolasticiI contribuenti che hanno sostenuto spese scolastiche e/o hanno effettuato erogazioni liberali a favore degli istituti scolastici possono decidere di non rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi a tali spese ed erogazioni e dei relativi rimborsi ricevuti e di non farli inserire nella propria dichiarazione precompilata. È comunque possibile inserire le spese e le erogazioni per le quali è stata esercitata l’opposizione nella successiva fase di modifica o integrazione della dichiarazione precompilata, purché ne sussistano i requisiti per la detraibilità previsti dalla legge. L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alle spese scolastiche e alle erogazioni liberali agli istituti scolastici può essere esercitata con le due seguenti modalità:
Attenzione: in tutti i casi è necessario allegare al modello, debitamente sottoscritto, anche la copia del documento di identità. SOCIETA’ DI CAPITALI - Tassa annuale vidimazione libri socialiLe Società capitali (spa, srl e sapa) devono versare la tassa annuale di Concessione Governativa per la bollatura e numerazione dei registri tenuti da esercenti attività di impresa soggetti ad IVA, dovuta in misura forfetaria, tramite Modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario utilizzando il Codice Tributo: 7085 - Tassa annuale vidimazione libri sociali. L’importo da versare annualmente è:
INPS Contributi gestione separata collaboratoriSOGGETTI OBBLIGATI: Tutti i committenti che hanno corrisposto nel mese precedente compensi per
ADEMPIMENTO: Versamento dei contributi previdenziali sui compensi per i collaboratori corrisposti nel mese precedente. Nelle collaborazioni coordinate e continuative e figure assimilate, il contributo è per 2/3 a carico del committente e per 1/3 a carico del collaboratore. L'obbligo di versamento compete tuttavia al committente anche per la quota a carico del lavoratore, che viene pertanto trattenuta all'atto della corresponsione del compenso. MODALITA': il versamento dei contributi deve essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente o associante) entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso, mediante il modello F24 telematico. CAUSALE CONTRIBUTO: CXX - Contributi dovuti per soggetti non titolari di pensione (diretta o indiretta), e non titolari di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. C10 - Contributi dovuti per soggetti titolari di pensione (diretta o indiretta) e/o di ulteriori contemporanei rapporti assicurativi. INPS CONTRIBUTI LAVORO DIPENDENTE - versamenti mese precedenteSOGGETTI OBBLIGATI: datori di lavoro agricoli e non agricoli (compresi ex INPDAP , ex ENPALS, ex INPGI ) ADEMPIMENTO: Versamento all'INPS dei contributi previdenziali a favore della generalità dei lavoratori dipendenti, relativi alle retribuzioni maturate nel mese precedente. MODALITA': Tramite il Modello di pagamento unificato F24 SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento imposta sostitutiva incrementi produttivitàI sostituti d'imposta devono provvedere al versamento dell'imposta sostitutiva dell'Irpef e delle addizionali regionali e comunali sulle somme erogate ai dipendenti nel mese precedente, in relazione a incrementi di produttività, redditività, qualità, efficienza ed innovazione, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i Codici Tributo:
OICR - Versamento ritenute su proventiI soggetti incaricati al pagamento dei proventi o alla negoziazione di quote relative agli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (O.I.C.R.) devono versare le ritenute sui proventi derivanti da O.I.C.R. effettuate nel mese precedente, tramite Modello F24 con modalità telematiche, utilizzando i seguenti codici tributo:
IVA - Liquidazione e versamento Iva mensile soggetti che facilitano vendite a distanzaI soggetti passivi che facilitano, tramite l'uso di un'interfaccia elettronica quale un mercato virtuale, una piattaforma, un portale o mezzi analoghi, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop, devono provvedere alla liquidazione e versamento dell'Iva relativa al mese precedente, utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e utilizzando il codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio. IVA - Liquidazione e versamento Iva mensileI contribuenti Iva mensili devono versare l’imposta dovuta per il mese di febbraio (per quelli che hanno affidato a terzi la tenuta della contabilità si tratta, invece, dell’imposta relativa al secondo mese precedente), utilizzando il modello F24 con modalità telematiche e il codice tributo: 6002 - Versamento Iva mensile febbraio. SPLIT PAYMENT - Versamento Iva derivante da scissione dei pagamentiGli enti e gli organismi pubblici e le amministrazioni centrali dello Stato tenuti al versamento unitario di imposte e contributi, nonché le Pa autorizzate a detenere un conto corrente presso una banca convenzionata con l'Agenzia delle entrate o presso Poste italiane, non soggetti passivi Iva, devono versare l'Iva dovuta a seguito di scissione dei pagamenti relativa al mese precedente, con:
Invece, le pubbliche amministrazioni e le società che effettuano acquisti di beni e servizi nell'esercizio di attività commerciali, in relazione alle quali sono identificate ai fini Iva (articolo 5, comma 01, Dm 23 gennaio 2015), versano l'imposta dovuta in applicazione della "scissione dei pagamenti" con Modello F24 EP o F24 ordinario in modalità telematica, utilizzando i codici tributo:
IMPOSTA SUGLI INTRATTENIMENTI - Versamento mensileI soggetti che esercitano attività di intrattenimento o altre attività indicate nella Tariffa allegata al D.P.R. n. 640/1972, devono provvedere al versamento dell’imposta sugli intrattenimenti relativi alle attività svolte con carattere di continuità nel mese precedente. Il versamento va effettuato tramite modello F24 con modalità telematiche, utilizzando il codice tributo 6728 (Imposta sugli intrattenimenti). CUPE 2024 - Consegna ai percettoriLa "Certificazione relativa agli utili ed agli altri proventi equiparati corrisposti" e delle ritenute effettuate nel 2023 (c.d. CUPE) deve essere rilasciata, entro il 18 marzo 2024 (il 16 cade di sabato), ai soggetti residenti nel territorio dello Stato percettori di utili derivanti dalla partecipazione a soggetti Ires, residenti e non residenti, in qualunque forma corrisposti. La Cupe può essere rilasciata anche ai soggetti non residenti in Italia percettori di utili o proventi che scontano la ritenuta a titolo d'imposta o l'imposta sostitutiva. CU 2024 - Trasmissione telematica e consegnaI sostituti d’imposta devono trasmettere telematicamente all’Agenzia delle Entrate le Certificazioni Uniche relative alle ritenute versate per conto dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi e dei percettori di redditi diversi per l’anno 2023. Il termine è fissato al 18 marzo 2024, in quanto il 16 cade di sabato (31 ottobre per le certificazioni contenenti esclusivamente redditi esenti o non dichiarabili mediante la dichiarazione dei redditi precompilata). Sempre entro lo stesso termine I sostituti d’imposta devono consegnare agli interessati della Certificazione Unica (CU 2024) contenente i dati fiscali e previdenziali relativi alle certificazioni lavoro dipendente, assimilati e assistenza fiscale e alle certificazioni lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi corrisposti nel 2023, mediante invio postale o consegna diretta. Con Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate del 04.03.2024 n. 13 viene chiarito che tenuto conto che i dati delle CU di lavoro autonomo “professionale” sono utilizzate quest’anno solo in forma sperimentale, si ritiene che per l’anno d’imposta 2023 le CU contenenti redditi dichiarabili esclusivamente mediante il modello Redditi persone fisiche 2024 (come i redditi di lavoro autonomo “professionale”) possano essere presentate entro il 31 ottobre 2024 (termine di presentazione del Modello 770). EROGAZIONI LIBERALI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataLe associazioni di promozione sociale, le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario la tutela, promozione e la valorizzazione dei beni di interesse artistico, storico e paesaggistico e le fondazioni e associazioni riconosciute aventi per scopo statutario lo svolgimento o la promozione di attività di ricerca scientifica, trasmettono telematicamente all’Agenzia delle entrate, in via facoltativa, una comunicazione contenente i dati relativi alle erogazioni liberali in denaro deducibili e detraibili, eseguite nell’anno precedente da persone fisiche. La comunicazione va effettuata utilizzando il servizio telematico Entratel o Fisconline, in relazione ai requisiti da essi posseduti per la trasmissione telematica delle dichiarazioni, utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi a disposizione gratuitamente dall’Agenzia delle Entrate. Gli enti possono avvalersi anche degli intermediari abilitati (D.P.R. n. 322/1998, articolo 3, commi 2-bis e 3). ATTENZIONE: Con esclusivo riferimento alle comunicazioni delle erogazioni liberali effettuate nel 2023, come previsto dall’articolo 1, comma 8, del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 01.03.2024, il termine ultimo di trasmissione è il 4 aprile 2024 (come stabilito dal provvedimento dell'Agenzia del 4 marzo 2024 in attuazione del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° marzo 2024). Gli enti tenuti all’invio devono seguire le stesse modalità previste dal provvedimento dell’Agenzia delle entrate del 9 febbraio 2018, secondo le specifiche tecniche contenute all’allegato 1 al provvedimento del 4 marzo 2024. Di conseguenza viene spostata dal 20 marzo all’8 aprile 2024, il termine per l’esercizio dell’opposizione all’utilizzo dei dati nella dichiarazione precompilata. CONDOMINI SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI Condomini, in qualità di sostituti d'imposta che hanno operato ritenute a titolo di acconto sui corrispettivi pagati nel mese precedente per prestazioni relative a contratti d'appalto, di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, devono versarle con modello F24 con modalità telematiche, direttamente oppure tramite intermediario abilitato, utilizzando i codici Tributo:
LOCAZIONI BREVI - Versamento ritenute operate sui canoni o corrispettivi incassati o pagatiI soggetti residenti che esercitano attività di intermediazione immobiliare e quelli che gestiscono portali telematici mettendo in contatto persone in ricerca di un immobile con persone che dispongono di unità immobiliari da locare, devono versare la ritenuta del 21% operata sui canoni o corrispettivi incassati o pagati nel mese precedente relativi a contratti di locazione breve, tramite modello F24 con modalità telematiche SOSTITUTI D’IMPOSTA - Versamento ritenuteI sostituti d’imposta devono versare le ritenute operate nel mese precedente, sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, redditi di lavoro autonomo, provvigioni, redditi di capitale, redditi diversi, tramite modello F24 con modalità telematiche direttamente o tramite intermediario abilitato, utilizzando i seguenti codici tributo: Per le ritenute alla fonte operate su redditi di lavoro dipendente e assimilati, su indennità di cessazione del rapporto di collaborazione a progetto, su rendite AVS:
Per le ritenute alla fonte su indennità di cessazione del rapporto di agenzia, su redditi derivanti da perdita di avviamento commerciale, su redditi di lavoro autonomo, su provvigioni (per rapporti di commissione, di agenzia, di mediazione e di rappresentanza):
Per le ritenute alla fonte su interessi e redditi di capitale vari corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su redditi di capitale diversi corrisposti o maturati:
Per le ritenute alla fonte su premi e vincite corrisposti o maturati nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte sui pignoramenti presso terzi:
Per le ritenute alla fonte su redditi derivanti da riscatti di polizze vita corrisposti nel mese precedente:
Per ritenute alla fonte su contributi, indennità e premi vari corrisposti nel mese precedente:
Per le ritenute alla fonte su cessione titoli e valute corrisposti o maturati:
Per l’addizionale comunale e regionale all'Irpef trattenuta ai lavoratori dipendenti e pensionati sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro:
Per l’addizionale sui compensi a titolo di bonus e stock options trattenuta dal sostituto d'imposta:
TOBIN TAX - Versamento mensile imposta sulle transazioni finanziarieBanche, società fiduciarie, imprese di investimento abilitate all’esercizio professionale nei confronti degli utenti dei servizi e delle attività di investimento e gli altri soggetti comunque denominati che intervengono nell’esecuzione di transazioni finanziarie, compresi gli intermediari non residenti nel territorio dello Stato, nonché i notai che intervengono nella formazione o nell’autentica di atti riferiti alle medesime operazioni devono versare la “Tobin Tax” relativa ai trasferimenti della proprietà di azioni e di altri strumenti finanziari partecipativi, nonché di titoli rappresentativi dei predetti strumenti, effettuati nel mese precedente, tramite modello F24 con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare:
L'adempimento riguarda anche i contribuenti che effettuano transazioni finanziarie senza l’intervento di intermediari né di notai. BANCHE E POSTE - Comunicazione dati bonifici spese recupero patrimonio edilizio e riqualificazione energeticaBanche e Poste Italiane S.p.a. e altri istituti di credito presso i quali sono disposti i bonifici di pagamento per la realizzazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici, devono inviare la comunicazione, riferita ai dati del 2023, delle informazioni relative al mittente, ai beneficiari della detrazione e ai destinatari dei pagamenti effettuati tramite bonifici bancari, ai fini del riconoscimento della detrazione di cui all'art. 1, comma 1, della legge n. 449 del 1997 (vale a dire detrazione per interventi di recupero del patrimonio edilizio e/o di riqualificazione energetica degli edifici), esclusivamente in via telematica, utilizzando il tracciato record allegato al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 30 maggio 2014. VETERINARI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataGli Iscritti agli Albi professionali dei veterinari, le strutture autorizzate alla vendita al dettaglio di medicinali veterinari, devono trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria dei dati delle spese veterinarie sostenute dalle persone fisiche nell'anno 2023 riguardanti le tipologie di animali individuate dal regolamento di cui al D.M. 6 giugno 2001, n. 289, ai fini della predisposizione della dichiarazione dei redditi precompilata, esclusivamente in via telematica, registrandosi sul sito internet www.sistemats1.sanita.finanze.it/wps/portal. UNIVERSITA’ E SOGGETTI DIVERSI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataLe università statali e non statali comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute per la frequenza di corsi di istruzione universitaria del 2023. Le spese universitarie sono comunicate al netto dei relativi rimborsi e contributi, mentre sono indicati separatamente i rimborsi erogati nell’anno d’imposta ma riferiti a spese sostenute in anni d’imposta precedenti. A partire dalle informazioni relative all’anno 2016, i soggetti diversi dalle università che erogano rimborsi relativi alle spese universitarie, comunicano all’Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno studente, i dati dei rimborsi erogati nell’anno precedente, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata (articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° dicembre 2016). Non sono indicati in questa comunicazione:
ISTITUTI SCOLASTICI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataGli istituti scolastici inviano all’Agenzia delle Entrate una comunicazione contenente i dati relativi alle spese per istruzione scolastica e alle erogazioni liberali ricevute, sostenute nell’anno d’imposta precedente da parte delle persone fisiche. Con la stessa comunicazione, gli istituti scolastici trasmettono, sempre in via telematica, all’Agenzia delle Entrate i dati relativi ai rimborsi delle spese scolastiche e alle erogazioni liberali restituite ai soggetti persone fisiche. L’invio della comunicazione è diventato obbligatorio a partire dal 2023. ASILI NIDO - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataGli asili nido pubblici e privati e gli altri soggetti a cui sono versate le rette, devono comunicare all'Anagrafe tributaria, con riferimento a ciascuno iscritto, i dati relativi alle spese per la frequenza degli asili nido e per i servizi formativi infantili (“sezioni primavera”) sostenute dai genitori nell'anno 2023. Con la stessa comunicazione e con riferimento ai dati relativi all’anno precedente, i soggetti che erogano rimborsi riguardanti le citate rette trasmettano in via telematica all'Agenzia delle entrate, con riferimento a ciascun iscritto all’asilo nido, una comunicazione contenente i dati dei rimborsi delle rette, con l’indicazione dell’anno nel quale è stata sostenuta la spesa rimborsata. POMPE FUNEBRI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataI soggetti che emettono fatture relative a spese funebri sostenute in dipendenza della morte di persone comunicano all’Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sostenute nell’anno 2023, con riferimento a ciascun decesso. FORME PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataLe forme pensionistiche complementari devono trasmettere all’Agenzia delle Entrate la comunicazione con i dati relativi ai contributi versati direttamente dai propri iscritti nel 2023. Non vanno comunicati, pertanto, i dati relativi ai contributi versati indirettamente, cioè tramite il sostituto d’imposta. IMPRESE DI ASSICURAZIONE - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataLe imprese assicuratrici (nonché le aziende, gli istituti, gli enti e le società, già obbligati alla comunicazione all'Anagrafe tributaria, prevista dall'articolo 7 del Dpr 605/1973) comunicano, entro il 16 marzo, i dati dell'anno precedente relativi:
Le comunicazioni vanno effettuate utilizzando il Sistema di Interscambio Dati (SID), utilizzando i software di controllo e di predisposizione dei file messi gratuitamente a disposizione dall'Agenzia delle Entrate. Attenzione: dal 2021 (anno d’imposta 2020) vanno trasmessi solo i dati relativi alle spese effettuate con strumenti di pagamento tracciabili (provvedimento del 16 ottobre 2020). SOGGETTI CHE EROGANO MUTUI - Comunicazione dati ai fini della dichiarazione precompilataI soggetti che erogano mutui agrari e fondiari devono comunicare all’Anagrafe tributaria, per tutti i soggetti del rapporto, i dati relativi alle quote di interessi passivi e relativi oneri accessori per mutui agrari e fondiari, relativi all’anno 2023, esclusivamente in via telematica, direttamente o tramite intermediari abilitati, avvalendosi del servizio telematico Fisconline o Entratel e utilizzando i prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate. | 19 | 20
Scadenze 2024/03/20IMPRESE ELETTRICHE - Comunicazione dati canone TVLe imprese elettriche devono inviare la Comunicazione all'Agenzia delle Entrate dei dati di dettaglio relativi al canone TV addebitato, accreditato, riscosso e riversato nel mese precedente (Articolo 5, comma 2, del Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, 13 maggio 2016, n. 94), esclusivamente in via telematica mediante il servizio telematico Entratel o Fisconline, utilizzando il prodotti software di controllo e di predisposizione dei file resi disponibili gratuitamente dall'Agenzia delle Entrate, direttamente o tramite intermediari abilitati. FASC versamento contributi mensiliFASC FONDO AGENTI SPEDIZIONIERI E CORRIERI Versamento contributi mensili SOGGETTI INTERESSATI: Imprese di spedizione e agenzie marittime che applicano il Ccnl autotrasporto merci e logistica e il Ccnl agenzie marittime e aeree. ADEMPIMENTO Versamento dei contributi relativi al mese precedente mediante bonifico e trasmissione della distinta. MODALITA' L’importo del bonifico deve corrispondere esattamente (al centesimo) al totale della distinta calcolata mediante il software Telefasc. La causale del bonifico deve riportare obbligatoriamente i seguenti dati, nel seguente ordine: Codice Fiscale dell’Azienda - Ragione Sociale dell’Azienda - Periodo di Competenza (es. 2010/01) N.B. Per i bonifici dei contributi ordinari non indicare nessun altro dato. Coordinate Bancarie IBAN: IT 70 M 01030 01600 000008090001 Intestatario Conto: FASC Fondo Agenti Spedizionieri e Corrieri - Cin: M Abi: 01030 Cab: 01600 Conto: 80900.01 Per i bonifici provenienti da circuiti bancari al di fuori della Comunità Europea CODICE SWIFT: PASC ITMMMIL | 21 | 22 | 23 | 24 |
25
Scadenze 2024/03/25INTRASTAT - Presentazione elenchi INTRA mensiliPresentazione in via telematica degli elenchi riepilogativi:
relativi alle operazioni effettuate nel mese di febbraio 2024, per i soggetti Iva con obbligo mensile. | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Scadenze 2024/03/31INPS Domanda contributo genitori separatiSOGGETTI INTERESSATI l genitori in stato di bisogno con figli minori, o figli maggiorenni portatori di handicap grave, conviventi, che
MODALITA': il contributo dal 12 febbraio 2024 al 31 marzo 2024.attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile sul portale istituzionale dell’INPS nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”, previa autenticazione mediante sistema di identità digitale (SPID almeno di secondo livello, CIE 3.0, CNS). IVA - Dichiarazione mensile IOSS e liquidazioneTrasmissione telematica della dichiarazione IVA IOSS relativa alle vendite a distanza di beni importati (in spedizioni di valore intrinseco non superiore a € 150) del mese precedente, da parte dei soggetti iscritti al (nuovo) Sportello unico per le importazioni (IOSS), indicando per ogni Stato membro di consumo l’imponibile, l’aliquota e l’imposta dovuta per le cessioni di beni ivi effettuate. La Dichiarazione Iva Ioss è inviata elettronicamente all’Agenzia attraverso il Portale Oss. Entro lo stesso termine va versata anche l’imposta dovuta in base alla dichiarazione mensile, ovvero l’IVA relativa alle vendite a distanza di beni importati da territori o Paesi terzi per le quali l’imposta è divenuta esigibile nel mese precedente. Non è prevista alcuna modifica al termine di scadenza se tale data cade il fine settimana o in un giorno festivo. BONUS GENITORI SEPARATI domandaSOGGETTI INTERESSATI I genitori in stato di bisogno, ossia con un reddito non superiore a 8.174 euro, che nel periodo di emergenza epidemiologica da Covid-19 risultavano conviventi con figli minori o maggiorenni portatori di handicap grave e che, nel medesimo periodo, non abbiano ricevuto l'assegno di mantenimento per inadempienza dell’altro genitore (ex coniuge o ex convivente) hanno diritto ad un contributo pari all'importo non versato dell'assegno di mantenimento e fino a concorrenza di 800 euro mensili. per un massimo di 12 mensilità tenuto conto delle disponibilità del fondo che ammonta a 10 milioni di euro. Il beneficio sarà erogato da INPS in un’unica soluzione in misura previa verifica dei requisiti MODALITA DI ADEMPIMENTO La domanda per percepire il beneficio dovrà essere presentata all’INPS, previa autenticazione al portale dell’Istituto, attraverso l’apposito servizio “Contributo per genitori separati o divorziati per garantire la continuità dell'erogazione dell'assegno di mantenimento”, disponibile nella sezione “Punto d’accesso alle prestazioni non pensionistiche”. TREGUA FISCALE - Ravvedimento speciale versamento 1° rata o unica soluzioneVersamento delle somme dovute da chi si avvale del ravvedimento speciale per le violazioni riguardanti le dichiarazioni relative al periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2022 va effettuato entro il 31 marzo 2024 in un’unica soluzione ovvero in quattro rate di pari importo. Sulle rate successive alla prima, da versare rispettivamente entro il 30 giugno 2024, il 30 settembre 2024 e il 20 dicembre 2024, sono dovuti gli interessi nella misura del 2% annuo. |