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Transazioni e conciliazioni sul lavoro

In via generale le controversie che insorgono durante il rapporto di lavoro possono essere di tipo “individuale” (costituzione del rapporto di lavoro, differenze retributive, violazione degli obblighi in materia di sicurezza ed igiene sul lavoro, violazione del dovere di fedeltà, impugnazione del licenziamento, ecc.)  o  di tipo “collettivo“ che riguardano l'impresa e la collettività dei lavoratori (trasferimento d’azienda , diritti della collettività dei lavoratori, diritti sindacali, sciopero ecc.).
 
2. La transazione: normativa ed aspetti particolari
La transazione è un contratto regolato dall'art.1965 del codice civile con il quale le parti , facendosi reciproche concessioni, pongono fine ad una lite in essere ovvero ne prevengono una potenziale, con lo scopo di evitare il giudizio.
In materia di lavoro l'art. 2113 del codice civile ribadisce che non sono valide le rinunce e transazioni che hanno a oggetto diritti del lavoratore derivanti da disposizioni inderogabili della legge, dei contratti e degli accordi collettivi di diritto comune (si ritiene che tali rinunce e transazioni siano giuridicamente annullabili e non nulle).
Sono tuttavia escluse da tale norma le rinunce e le transazioni che riguardano il contratto individuale, in quanto sono state contratte direttamente dal lavoratore.
Le rinunzie e le transazioni di cui sopra possono essere impugnate con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, del lavoratore, idoneo a renderne nota la volontà.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano alla conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410 e 411, 412-ter e 412-quater del codice di procedura civile.
 
 



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Speciale del: 05/10/2015