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La costituzione di un pegno su azioni scozzesi e il registro PSC

La costituzione di un pegno su azioni di società scozzesi è diventata una questione alquanto controversa da quando è stato introdotto il nuovo regime sui PSC (People with Significant Control).

Secondo l’opinione di alcuni professionisti del settore, i cosiddetti security trustees ed i finanziatori che ricevono in pegno le azioni di società scozzesi non dovrebbero preoccuparsi degli obblighi di registrazione relativi ai PSC, altri invece la vedono diversamente.

Sul punto, infatti, non vi è ancora un’opinione consolidata. Secondo l’opinione maggioritaria, tuttavia, i dati di coloro che ricevono in pegno azioni che rappresentano più del 25% del capitale sociale di una società scozzese dovranno essere indicati nel registro del PSC.

Il Small Business, Enterprise and Employment Act 2015 ha inserito la Parte21A e gli allegati 1A e 1B nel Companies Act del 2006.

Tali disposizioni introducono l’obbligo per le società del Regno Unito che rientrano nella definizione di “relevant company” (e cioè quelle società le cui azioni non sono ammesse alla negoziazione nel mercato) di tenere un registro in cui vanno inseriti i dati dei soggetti che esercitano un controllo significativo sulla società medesima (il cosiddetto registro del PSC). Tali disposizioni impongono inoltre alle società in questione di raccogliere tutta una serie di informazioni relative a tali soggetti.

Da quando tali previsioni normative sono entrate in vigore nell’aprile del 2016, numerose sono state le discussioni tra i professionisti del settore con riferimento all’impatto della nuova disciplina sui finanziatori che ricevono in pegno azioni di una società scozzese.

In particolare, il primo dubbio che è sorto sul tema riguarda l’obbligo o meno per le società in questione di inserire i dettagli di tali creditori pignoratizi nei loro registri PSC. La posizione sul punto, come anticipato, non è unanime: buona parte degli studi legali scozzesi ritiene che la nuova normativa debba essere estesa anche ai finanziatori che ricevono in pegno un numero consistente di azioni, altri invece sono di parere contrario.

Il Dipartimento per le imprese, l’energia e la strategia industriale (Department for Business, Energy & Industrial Strategy – BEIS) ha comunicato l’intenzione di rinnovare il regime dei PSC entro l’inizio del 2019 ma, nel frattempo, non è molto chiaro come debba essere interpretata l’attuale normativa con riferimento ai casi sopra menzionati.

Il fatto che un finanziatore abbia ricevuto in pegno le azioni di una società scozzese comporta il dovere per quest’ultimo di essere inserito nel predetto registro? Perché il quesito si pone soprattutto con riferimento alla normativa scozzese, e non tanto nel diritto inglese?

Affinché venga validamente costituito un pegno sulle azioni di una società scozzese a favore del creditore è necessario che venga redatto un atto scritto, solitamente un contratto (share pledge agreement) tra pledgor (e cioè il debitore, proprietario delle azioni) e il pledgee (creditore pignoratizio), ed è inoltre fondamentale, al fine della costituzione di tale garanzia, che la titolarità delle azioni venga trasferita al creditore mediante apposito Stock transfer form, che dovrà essere opportunamente datato e firmato. Il nome del creditore pignoratizio, a questo punto, dovrà essere inserito nel registro dei soci della società e andrà emesso un nuovo certificato azionario a suo nome.
Se il prestatore ha ricevuto in pegno delle azioni di una relevant company costituita in territorio scozzese, e tale pegno è stato costituito su più del 25% delle azioni della società, sembra che i dati del creditore debbano inoltre essere inseriti nel registro PSC di predetta società.




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Speciale del: 03/05/2018