La disciplina del processo tributario telematico ha per oggetto “gli atti e i provvedimenti del processo tributario, nonché quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione", con la conseguenza che “la trasmissione, la comunicazione, la notificazione e il deposito di atti e provvedimenti del processo tributario, nonché di quelli relativi al procedimento attivato con l’istanza di reclamo e mediazione, avvengono osservando le modalità informatiche”.
Questo quanto stabilito dai commi 1 e 2 del d.m. 23.12.2013, n. 163 che ha dato attuazione alle disposizioni contenute nell’art. 39, comma 8, del d.l. 6.7.2011, n. 98.
Il Ministero dell’economia e delle finanze ha aggiunto poi successivi tasselli all’attuazione della normativa sul processo tributario telematico, approvando le regole tecniche che hanno per oggetto la costituzione in giudizio con modalità telematiche, previa notifica del ricorso a mezzo della posta elettronica certificata (PEC) . Le procedure sono state implementante in forma sperimentale, in diverse regioni italiane (Umbria, Toscana, Piemonte, Liguria, Emilia Romagna, Veneto) fino al d.d. 15.12.2016 che lo applica in tutte le restanti regioni.
Tratto dall'E-Book "PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO" di S. Mogorovich III ed.