Con la CM 1/2014, l’Agenzia ha fornito chiarimenti in merito alle novità introdotte dalla Legge di Stabilità 2014 sulla disciplina della mediazione; in particolare, le nuove norme stabiliscono che:
- la presentazione dell’istanza di reclamo non è più condizione di ammissibilità del ricorso ma rileva come condizione di procedibilità dello stesso;
- le nuove disposizioni si applicano agli atti notificati dal 2/03/2014 nonché alle istanze riguardanti il rifiuto tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie, interessi o altri accessori per le quali al 2 marzo non sia già decorso il termine di 90 giorni dalla presentazione;
- la mediazione produce effetti anche in relazione ai contributi previdenziali e assistenziali;
- dal 02/03/2014, i termini per la costituzione in giudizio delle parti decorrono dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio.