La Legge di stabilità 2016 (L. 208/2015) all’art.1 commi 115-120; ha previsto la possibilità di assegnare o cedere ai soci beni immobili e beni mobili iscritti nei pubblici registri pagando un’aliquota agevolata pari all’8% (10,5 % per le società non operative o in perdita in 2 su 3 degli esercizi precedenti).
Il termine previsto per usufruire di questa agevolazione dopo la prorogata concessa dalla Legge si Stabilità 2017 è il 30 settembre 2017.
In questo approfondimento trattiamo dell'assegnazione che si verifica quando la società procede, nei confronti dei soci:
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alla distribuzione di capitale o di riserve di capitale
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alla distribuzione di utili o di riserve di utili
mediante l’attribuzione di un bene. L’assegnazione è contemplata anche nei casi di recesso, riduzione del capitale esuberante o di liquidazione previsti dall’art. 47, comma 7 T.U.I.R.(D.P.R 917/86)
Vediamo di seguito quali sono i requisiti per le società e per i soci alla luce dei chiarimenti offerti dall'Agenzia delle Entrate con la recente Circolare 26/e del 01 giugno 2016.