Il contribuente che richiede all’Agenzia delle Entrate, attraverso l’istituto dell’autotutela, la revoca di un atto di accertamento divenuto definitivo, non può limitarsi a eccepire potenziali vizi dell’avviso medesimo, ma deve rappresentare la sussistenza di un interesse di rilevanza generale da parte dell’Amministrazione finanziaria alla rimozione dell’atto. Pertanto, avverso il diniego dell’Ufficio a procedere all’esercizio del potere di autotutela, può essere proposta impugnazione esclusivamente al fine di allegare la documentazione comprovante i profili di illegittimità del rifiuto ma non per contestare la fondatezza della pretesa tributaria.
A tale conclusione è giunta la Corte di Cassazione attraverso l’ordinanza n. 9508/2018.