L'impossibilità di ricostruire il reddito od il volume d'affari derivante dalla distruzione o dall'occultamento di documenti contabili non deve essere intesa in senso assoluto, potendo in realtà sussistere anche quando è necessario procedere all'acquisizione presso terzi della documentazione mancante. Si tratta di quanto recentemente stabilito dalla Corte di Cassassazione.