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Come distinguere gli interessi passivi dai servizi bancari

Le regole di deducibilità degli interessi passivi ai fini IRES

 
 Secondo quanto stabilito dall’articolo 96 del Tuir, i soggetti Ires commerciali possono dedurre in ogni esercizio gli interessi passivi e oneri assimilabili, diversi da quelli compresi nel costo dei beni ai sensi del primo comma, lettera b), dell’articolo 110 del Tuir, fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30 per cento del risultato operativo lordo della gestione caratteristica.
Il risultato operativo lordo (ROL) è pari alla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) del conto economico civilistico previsto dall’articolo 2425 del Codice civile, escludendo le voci di cui al numero 10, lettera A) e B), e i canoni di locazione finanziaria dei beni strumentali.
In termini più semplici, il ROL è pari alla “Differenza tra valore e costi della produzione (differenza tra A) e B) del conto economico civilistico), aumentata degli ammortamenti delle immobilizzazioni materiali e immateriali e dei canoni di leasing dei beni strumentali.
Ai fini dell’applicazione della disposizione legislativa, occorre tenere in considerazione la seguente sommatoria algebrica:
 
+ Voce C17) del conto economico civilistico
- interessi capitalizzati (compresi nella voce C17)
- interessi impliciti da fornitori (compresi nella voce C17)
+ interessi su leasing (compresi nella voce B8)
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= INTERESSI PASSIVI DI RIFERIMENTO
 


Aggiornata il: 30/09/2015