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Compensazione crediti in presenza di cartelle esattoriali non pagate

Ambito di applicazione della disposizione

A partire dal 1° gennaio 2011, la compensazione dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell'importo dei debiti, di ammontare superiore a 1.500 euro, iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, e per i quali è scaduto il termine di pagamento.

In altri termini, la cd. compensazione ‘‘orizzontale’’, prevista dall’art. 17, comma 1 del D.Lgs. 9 luglio 1997, dei crediti relativi alle imposte erariali, è vietata fino a concorrenza dell’importo dei debiti iscritti a ruolo:
  • di ammontare superiore a € 1.500;
  • per i quali è scaduto il termine di pagamento.
E’ comunque ammesso, così come precisato dall’art. 31 comma 1 del DL n.78/2010, il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte, “c.d. compensazione verticale” (ad esempio compensazione crediti Iva con debiti Iva).

Qualora, invece, essendo in presenza di un debito Ires iscritto a ruolo, scaduto e non pagato, si vanti un credito Iva che si intende compensare, l'eventuale compensazione risulterebbe sanzionabile anche se sul credito è stato ottenuto il “visto di conformità”.

Tale inibizione varrà in tutte le ipotesi in cui detti importi iscritti nei ruoli superino l'ammontare di 1.500 euro, mentre la sanzione per l'eventuale utilizzo dei crediti in compensazione in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 31 del dl 78/2010, sarà pari al 50% dell'importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali e relativi accessori per i quali sia scaduto il termine di pagamento e, naturalmente, fino alla concorrenza dell'ammontare di questi ultimi indebitamente compensati.  La sanzione non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda una contestazione giudiziale o amministrativa e non può essere comunque superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

Un aspetto critico della norma è quello relativo alle imposte e accessori iscritti a ruolo, che determina il divieto alla compensazione. Secondo quanto disposto i debiti per imposte erariali vanno considerati al lordo dei relativi accessori. Il riferimento agli "accessori" comporta che rientrano in questa nozione anche interessi, sanzioni e l'aggio.

Altro aspetto della disposizione è che questa risulta essere circoscritta ai crediti e debiti relativi alle sole imposte erariali (ad esempio, IRPEF, IRES, IVA, ecc.) e non riguarda altre tipologie di imposte, si evince che la limitazione all’utilizzo in compensazione di crediti tributari, in presenza di debiti iscritti a ruolo, riguarda i soli “crediti e debiti erariali”.
La norma, infatti, fa esplicito riferimento alle “imposte erariali”, e quindi non interessa crediti e debiti contributivi.

Sembra dunque, ragionevole, ai fini della riscossione, far riferimento alle “imposte il cui gettito va allo Stato” dato che nel sistema dei versamenti le imposte devolute a Regioni ed Enti Locali figurano separatamente (ad esempio le addizionali IRPEF).
Da ciò consegue che se il debito iscritto a ruolo riguarda tributi locali o multe stradali, nessun impedimento sussiste alla compensazione dei crediti.
Nel caso dell’art. 31, dunque, è lecito pensare che anche ICI ed IRAP restino esclusi dalla preclusione, sia se diano origine a crediti compensabili, sia se risultino iscritti a ruolo quale debito del contribuente .

Sono, pertanto, esclusi dall’ambito applicativo del divieto:
  • tributi locali (es. ICI);
  • i contributi previdenziali (es. INPS dipendenti, artigiani, commercianti, gestione separata ex L. 335/95);
  • i premi INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;
  • le sanzioni amministrative riscosse tramite ruolo (es. per violazioni al Codice della strada).
Infine, si fa presente il dubbio interpretativo della norma relativo alla possibile inibizione alla compensazione per i crediti d'imposta di carattere agevolativo, ovvero, quei crediti relativi all’ applicabilità di leggi speciali dirette alla concessione di crediti d'imposta da utilizzare in compensazione. Sarà necessario verificare caso per caso la possibilità di compensazione degli stessi.


Aggiornata il: 22/02/2011