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Compensazione crediti in presenza di cartelle esattoriali non pagate

Sanzioni in caso di violazione del divieto

Come precedentemente indicato in caso di violazione del divieto in esame è applicabile la sanzione del 50% dell’importo dei debiti iscritti a ruolo per imposte erariali ed accessori, per i quali è scaduto il termine di pagamento, fino a concorrenza dell’ammontare indebitamente compensato. La sanzione non può comunque essere superiore al 50% di quanto indebitamente compensato.

L’art. 31 prevede espressamente che la sanzione “non può essere applicata fino al momento in cui sull’iscrizione a ruolo penda contestazione giudiziale o amministrativa”. Sulla base di tale indicazione è possibile affermare che la sanzione non può essere applicata finché il ruolo sia oggetto di contestazione in sede amministrativa o giurisdizionale.

Tale condizione comporta che, di fronte ad un ruolo oggetto di contestazione, la compensazione viene operata a rischio e pericolo del contribuente, il quale resterà indenne da sanzione solo se il debito iscritto a ruolo non sarà confermato in sede giurisdizionale o amministrativa.


Aggiornata il: 22/02/2011