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Compensazione crediti in presenza di cartelle esattoriali non pagate

Istituzione del codice tributo “RUOL” - Risoluzione del 21/02/2011 n. 18/E

Con Risoluzione del 21/02/2011 n. 18, a seguito della pubblicazione del Decreto attuativo, è stato istituito il codice tributo “RUOL” per il versamento, tramite modello “F24 Accise”, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori ai sensi dell’articolo 31 del DL 31 maggio 2010, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Riportiamo il testo della Risoluzione:

L’articolo 31 del DL n. 78/2010, ha disposto che con decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze sono stabilite le modalità per l’esecuzione del pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante la compensazione dei crediti relativi alle stesse imposte.

L’articolo 1 del decreto attuativo del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 10 febbraio 2011, pubblicato in G.U. n. 40 del 18 febbraio 2011, ha stabilito che il pagamento, anche parziale, delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori, mediante l’esercizio in compensazione dei crediti relativi alle imposte medesime, è effettuato dai contribuenti attraverso il sistema del versamento unificato di cui all’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Tutto ciò premesso, al fine di consentire il pagamento delle somme di cui sopra, si istituisce il seguente codice tributo:
  • RUOL denominato “Pagamento mediante compensazione delle somme iscritte a ruolo per imposte erariali e relativi accessori – Art. 31, c. 1, D.L. 31 maggio 2010, n. 78”.
In sede di compilazione del modello “F24 Accise”, reperibile esclusivamente in formato elettronico sul sito Internet www.agenziaentrate.gov.it, il suddetto codice tributo è esposto nella sezione “Accise/Monopoli ed altri versamenti non ammessi in compensazione”, in corrispondenza degli “importi a debito versati”.

Nella stessa sezione, nel campo “ente”, va indicata la lettera “R”.
Nel campo “prov.” va indicata la sigla della provincia di competenza dell’agente della riscossione presso il quale il debito risulta in carico, desumibile dalla “Tabella T2 Sigle province”.
Il campo “codice identificativo”, il campo “mese” e il campo “anno di riferimento” non devono essere compilati.


Aggiornata il: 22/02/2011