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Comunicazione Dati Iva 2011

La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E/2011 del 25/01/2011

Come descritto nel paragrafo precedente, sono esonerati dalla presentazione della Comunicazione iva coloro che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma entro il mese di febbraio. Si tratta di un’agevolazione introdotta dal D.L. n. 78/2009, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei contribuenti.

Lo stesso D.L. n. 78/2009 ha previsto la possibilità di presentare la dichiarazione iva autonoma entro febbraio ed essere pertanto esenti dall’obbligo di Comunicazione dati Iva, anche ai soggetti obbligati alla presentazione della dichiarazione Iva unificata, che intendono utilizzare in compensazione il credito Iva annuale per importi superiori a 10.000 €. In questo modo, infatti, tali soggetti potranno utilizzare in compensazione il credito Iva già a partire dal 16 marzo, senza dover attendere il 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione Iva annuale.

In questo modo, tuttavia, si è creata una disparità di trattamento tra i soggetti che avendo un credito Iva possono trasmettere la dichiarazione Iva in via autonoma ed essere esonerati dalla Comunicazione dati Iva, e coloro che, invece, avendo un debito d’imposta, non possono usufruire di tale agevolazione.

Per questo, con la Circolare n. 1/E del 25.01.2011, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, indipendentemente dalla presenza di un credito o di un debito iva annuale, tutti i contribuenti Iva, se vogliono, possono presentare la dichiarazione Iva in via autonoma entro febbraio, evitando così l’ulteriore adempimento della Comunicazione dati Iva.

I soggetti aventi un saldo Iva 2010 a debito, che presentano la dichiarazione Iva in via autonoma entro febbraio, devono effettuare il versamento entro il 16.03.2011, non essendo possibile rinviare il versamento dell’Iva dovuta alle scadenze previste per il Mod. Unico.


Aggiornata il: 09/02/2011