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Dichiarazione Iva 2011: alcune delle principali novità

Quadro VR

Il quadro VR rappresenta la novità più importante del modello Iva 2011.
Fino all'anno scorso, infatti, tale quadro non esisteva nella dichiarazione Iva. I contribuenti intenzionati a chiedere il rimborso Iva risultante dalla dichiarazione annuale, dovevano presentare il modello VR cartaceo, in duplice esemplare, al Concessionario della riscossione territorialmente competente, dall'1.2 al 30.09.

Dal 1° febbraio 2011 , invece, per chiedere il rimborso dell'Iva, già a partire dal periodo d'imposta 2010, si dovrà compilare il nuovo quadro VR in sede di dichiarazione Iva annuale.

In particolare, sono stati previsti i seguenti righi:

  • VR6, riservato ai contribuenti per i quali è ammessa l'erogazione del credito entro 3 mesi dalla richiesta. In tale casella è necessario indicare il:
    - codice 1 per i soggetti che pongono in essere le prestazioni derivanti dai contratti di subappalto rientranti nell'ambito di applicazione della lettera a), del sesto comma, dell'articolo 17;
    - codice 2 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 37.10.1, ossia i soggetti che svolgono le attività di recupero e preparazione per il riciclaggio di cascami e rottami metallici;
    - codice 3 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.43.0, cioè i soggetti che producono zinco, piombo e stagno, nonché i semilavorati degli stessi metalli di base non ferrosi;
    - codice 4 per i soggetti che svolgono le attività individuate dal codice ATECOFIN 2004 27.42.0, cioè i soggetti che producono alluminio e semilavorati;
  • VR7 , contenente una casella da barrare a cura dei subappaltatori che nell'anno precedente abbiano registrato un volume d'affari costituito per almeno l'80 % da prestazioni rese in esecuzione di contratti di subappalto, nei confronti dei quali il limite annuo per la compensazione è elevato ad 1 milione di €.
  • VR8 , contenente una casella da barrare per segnalare la condizione di operatività ;
  • VR9, dove indicare la presenza della condizione di virtuosità e l'ammontare erogabile senza garanzia .

Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate n. 5822/2011 del 28.01.2011, sono state definite le regole che gli uffici finanziari e i concessionari dovranno rispettare per l'erogazione dei rimborsi.

In particolare, è stata prevista una procedura semplificata per i contribuenti virtuosi, in base alla quale:

  • entro 10 giorni dall'invio della dichiarazione, qualora il contribuente abbia richiesto l'erogazione del rimborso in conto fiscale, l'Agenzia trasmetterà all'agente della riscossione i dati relativi alla domanda di rimborso ;
  • l'agente della riscossione , entro 10 giorni dalla comunicazione di cui al punto precedente, chiederà al contribuente la presentazione:
    - di apposita garanzia 11 , nel caso in cui sia dovuta;
    - ovvero della dichiarazione sostitutiva di atto notorio per i contribuenti virtuosi ;
  • successivamente, tra il 48° e il 60° giorno successivo alla presentazione, l'agente della riscossione erogherà il rimborso , con accredito sul conto corrente bancario o postale, comunicato dall'intestatario del conto fiscale.

Per tutti gli altri soggetti, invece, il rimborso sarà erogato con le modalità e i termini previsti dall'articolo 20, comma 4-bis, del decreto interministeriale n. 567 del 28.12.1993.



Aggiornata il: 02/03/2011