Occorre prestare attenzione al fatto che non tutti i lavoratori autonomi devono redigere il quadro RE, infatti :
- se l’attività è svolta saltuariamente→ il reddito conseguito va indicato nel quadro RL dell'UNICO 2016
- se il professionista adotta il regime forfetario (come disciplinato dall'art. 1 comma 54-89 della L.190/2014: c.d legge di stabilità 2015) o il regime cd. dei minimi (come disciplinato dall'art.27 comma 1-2 d.l 98/2011) → il reddito conseguito va indicato nel quadro LM dell'UNICO 2016.