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Agevolazioni fiscali per le reti di imprese

L’agevolazione fiscale per le reti di imprese

 Il comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 ha istituito un regime di sospensione di imposta sugli utili dell’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinanti alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete preventivamente approvato dagli organismi abilitati.
L’agevolazione opera ai soli fini IRPEF ed IRES (non riguarda pertanto l’IRAP) e può essere fruita esclusivamente in sede di versamento del saldo delle imposte sui redditi dovute per il periodo di imposta relativo all’esercizio cui si riferiscono gli utili accantonati senza incidere sul calcolo degli acconti dovuti per il medesimo periodo di riferimento.
Gli utili d’esercizio accantonati ad apposita riserva e destinati al fondo patrimoniale comune devono essere vincolati alla realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
L’Agenzia delle Entrate con la circolare n. 15 del 14 aprile 2011 ha riportato alcuni esempi di investimenti che possono considerarsi ammissibili tra i quali l’acquisto o l’utilizzo di beni (strumentali e non) e di servizi o i costi per il personale.
Resta ferma la necessità di dimostrare con adeguata documentazione amministrativa e contabile che i predetti costi siano stati sostenuti per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete.
Gli investimenti previsti dal programma devono essere realizzati entro l’esercizio successivo a quello in cui viene deliberato l’accantonamento degli utili dell’esercizio.
Il comma 2-quater dell’articolo 42 del decreto legge n. 5 del 10 febbraio 2009 prevede che gli utili accantonati ad apposita riserva per la realizzazione degli investimenti previsti dal programma comune di rete concorrono alla formazione del reddito nell’esercizio in cui la riserva è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio ovvero in cui viene meno l’adesione al contratto di rete.
L’Agenzia della Entrate ha precisato che una volta completato il programma di rete, non può più verificarsi l’evento interruttivo costituito dal venir meno dell’adesione al contratto di rete e, quindi, il regime di sospensione di imposta permane fino all’esercizio in cui la riserva appositamente formata è utilizzata per scopi diversi dalla copertura di perdite di esercizio.
L’utilizzo della riserva per la copertura di perdite d’esercizio è la sola ipotesi cui non consegue il concorso al reddito della parte utilizzata. Si precisa che la norma non prevede alcun obbligo di ricostituzione della riserva precedentemente utilizzata per la copertura di perdite d’esercizio.
Oltre a quanto sopra specificato l’interruzione del regime di sospensione d’imposta si verifica al venir meno dell’adesione al contratto di rete. Tuttavia considerato che la norma intende agevolare il completamento del programma comune di rete solo in mancanza di tale completamento si verifica il venir meno del regime di sospensione di imposta.


Aggiornata il: 05/05/2011