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Gli acconti IRPEF e IRES

Ulteriori chiarimenti

Si forniscono le seguenti ulteriori precisazioni:
• il fatto che dalla compilazione del quadro RN scaturisca un credito dovuto ad esempio dal riporto dell’eccedenza di IRPEF risultante dalla precedente dichiarazione non esonera il contribuente dal versamento dell’acconto in quanto occorre prendere a riferimento il debito d’imposta relativo al periodo d’imposta precedente. Il credito può essere però utilizzato in compensazione del primo acconto IRPEF;
• in linea generale i contribuenti tenuti al versamento di un’imposta sostitutiva dell’IRPEF non sono tenuti al versamento dell’acconto. Si segnala però che tale regola generale non vale per i contribuenti che hanno adottato il regime dei cosiddetti contribuenti minimi per i quali la stessa norma prevede espressamente il versamento dell’acconto IRPEF con le stesse modalità previste per quest’ultimo;
• le società che adottano il regime del consolidato fiscale determinano l’acconto sulla base dell’imposta relativa al periodo precedente così come indicata nella dichiarazione dei redditi consolidati di gruppo. L’obbligo del versamento dell’acconto (come quello del saldo) ricade esclusivamente sulla società controllante come previsto dal terzo comma dell’articolo 118 del TUIR;
• per le società che hanno optato per il regime di trasparenza fiscale ai sensi degli articoli 115 (società di capitali partecipate da altre società di capitali) e 116 (società a responsabilità limitata partecipate da persone fisiche) del TUIR gli obblighi connessi alla determinazione ed al versamento dell’acconto permangono nel primo esercizio di efficacia dell’opzione anche in capo alla società partecipata. Negli esercizi successivi invece gli obblighi relativi agli acconti ricadono solo sui soci siano questi società o persone fisiche. I soci nel determinare l’acconto dovuto dovranno considerare anche le quote di reddito o perdita a loro imputati per trasparenza.


Aggiornata il: 24/05/2011