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La detrazione d’imposta per gli interessi passivi su mutui prima casa

Ulteriori precisazioni

Si forniscono i seguenti ulteriori chiarimenti in merito alla detrazione relativa agli interessi passivi su mutui:
• relativamente alla detrazione in oggetto vige il principio di cassa e pertanto rilevano gli interessi pagati nel corso di ogni periodo d’imposta. Gli interessi pagati nel 2011 e relativi al 2010 costituiscono onere detraibili nel 2011;
• nei casi di contestazione del contratto di mutuo ogni intestatario ha diritto alla detrazione in proporzione alla propria quota di proprietà dell’immobile.
• nel caso in cui il mutuo sia cointestato a coniugi dei quali uno sia a carico dell’altro, quest’ultimo ha diritto all’intera detrazione;
• nel caso in cui il mutuatario goda di un contributo pubblico in conto interessi la detrazione spetta limitatamente alla quota di interessi effettivamente rimasta a carico del contribuente.


Aggiornata il: 24/05/2011