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Lettera Befera – Le nuove regole dell'accertamento sintetico

Premessa

L’accertamento sintetico è lo strumento accertativo con il quale l’Amministrazione finanziaria, nell’ambito dell’attività di controllo nei confronti delle persone fisiche, determina il reddito complessivo del contribuente ai fini Irpef, prescindendo dalla individuazione della categoria reddituale che ne è fonte.
Un aspetto peculiare di questo strumento riguarda l’ampio raggio di applicabilità, considerato che ne possono essere destinatari i contribuenti persone fisiche indipendentemente dal fatto che siano o meno soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili.
In generale, nell’ambito di tale metodologia di controllo, gli uffici finanziari, in presenza di determinate condizioni, avvalendosi di una presunzione legale relativa, sono legittimati a risalire da un fatto noto, individuabile in una manifestazione di capacità contributiva del soggetto controllato, a un fatto ignoto, cioè all’esistenza di un reddito non dichiarato o di un maggior reddito imponibile rispetto a quello dichiarato.

L’accertamento sintetico trova il suo fondamento giuridico nell’articolo 38 del Dpr 600/1973 e, di recente, è stato oggetto di un notevole impulso applicativo a seguito di quanto disposto dai commi 8 e 9 dell’articolo 83 del Dl 112/2008, norma che ha previsto l’esecuzione, per il triennio 2009 – 2011, di un piano straordinario di controlli finalizzati alla determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche.
Con la “manovra 2010”, il legislatore ha apportato importanti modifiche alla disciplina dell’accertamento sintetico: l’articolo 22 del Dl 78/2010 ha, infatti, integralmente sostituito i commi da 4 a 8 del citato articolo 38.
L’innovazione di cui si discute, come emerge dalla relazione illustrativa al Dl 78, è finalizzata ad aggiornare l’accertamento sintetico al fine di tener conto dei “cambiamenti, connessi ai mutamenti sociali, verificatisi nel tempo in ordine alle tipologie di spesa sostenute dai contribuenti ed alle preferenze nella propensione ai consumi”, rendendolo più efficiente e dotandolo di maggiori garanzie per il contribuente.
Per completezza espositiva si osserva che l’Agenzia delle entrate, con la circolare 4/2011, ha evidenziato che, considerata la rilevanza delle modifiche normative apportate all’accertamento sintetico, queste saranno oggetto di futuri chiarimenti.


Aggiornata il: 10/06/2011