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Lettera Befera – Le nuove regole dell'accertamento sintetico

Il nuovo accertamento sintetico

A seguito delle innovazioni apportate dall’articolo 22 del Dl 78/2010, l’accertamento sintetico risulta completamente revisionato.
A parere di chi scrive, rispetto alla precedente formulazione si osserva una più netta distinzione tra l’accertamento sintetico in senso stretto e l’accertamento redditometrico, collocati, rispettivamente, ai commi 4 e 5 del nuovo articolo 38.
Ai sensi del nuovo comma 4, il reddito sintetico può essere determinato sulla base delle “spese di qualsiasi genere sostenute nel corso del periodo d’imposta”.
Dall’esame della norma, dunque, emerge un importante dato: ai fini dell’accertamento sintetico, assume rilievo (secondo il principio di cassa) qualsiasi spesa sostenuta nell’anno d’imposta, anche quella per incrementi patrimoniali, spesa che nella precedente versione della norma si presumeva sostenuta con redditi conseguiti in quote costanti nell’anno di sostenimento e nei quattro precedenti.
Viene meno, dunque, la tradizionale bipartizione tra spese correnti e spese per incrementi patrimoniali prima presente nell’articolo 38 del Dpr 600/1973, mentre si introduce l’assunto secondo cui alla spesa sostenuta in un determinato periodo d’imposta corrisponde un uguale reddito conseguito dal contribuente (spesa sostenuta = reddito tassabile).

Appare rilevante evidenziare, che per la determinazione della spesa sostenuta dal soggetto controllato, gli uffici finanziari beneficeranno dei dati rinvenibili dalle comunicazioni delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi rese e ricevute (articolo 21 del Dl 78/2010), che i soggetti passivi Iva dovranno trasmettere, relativamente alle operazioni 2010, entro il 31 ottobre 2011 e, per le annualità successive, entro il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento (provvedimento direttore Agenzia delle Entrate del 22/12/2010).

Come emerge dal comma 5, anche il nuovo redditometro è oggetto di un completo restyling: il paniere dei beni e servizi a contenuto induttivo precedentemente definiti dai decreti ministeriali del 1992, sono sostituiti, in linea con la ratio dell’innovazione della norma, con elementi di capacità contributiva, da individuarsi con decreto ministeriale di prossima pubblicazione, individuati attraverso l’analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati in funzione del nucleo familiare e dell’area territoriale di appartenenza (cfr articolo 38 del Dpr 600/1973 e circolare 4/2011).
In sostanza, il legislatore, prendendo atto della vetustà dei beni indice alla base del vecchio redditometro, intende porre le basi per l’introduzione di nuovi parametri indice della reale capacità contributiva dei contribuenti ritenuti più attuali in relazione ai moderni stili di vita e di consumo. Allo stato attuale, il decreto del ministero dell’Economia e delle Finanze alla base del funzionamento del nuovo redditometro non è stato ancora emanato.

Risultano innovati anche i presupposti per l’emissione dell’avviso di accertamento sintetico; essi sono meno stringenti, considerato che la nuova norma richiede uno scostamento di almeno il 20% (contro il precedente 25%) del reddito complessivo determinabile sinteticamente rispetto a quello dichiarato, mentre è abrogata la verifica della sussistenza di detta condizione per almeno due periodi di imposta.

Al contribuente continua a essere riconosciuta, nell’ottica dell’inversione dell’onere della prova che caratterizza il principio della presunzione legale relativa, la possibilità di dimostrare che il reddito determinato sinteticamente sia comunque compatibile con il reddito dichiarato.

Inoltre, il legislatore ha riconosciuto, in linea con la ratio dell’innovazione della norma e con le disposizioni contenute nella legge 212/2000, una maggior tutela del contribuente controllato, considerato che gli uffici operativi saranno normativamente obbligati - ex articolo 38, comma 7 - a “invitare il contribuente… a fornire notizie rilevanti ai fini dell’accertamento e, successivamente, di avviare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell’art. 5 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218” .

Relativamente all’aspetto procedimentale, la disciplina dell’accertamento sintetico deve essere coordinata con la previsione di cui all’articolo 18 del Dl 78/2010, che, modificando l’articolo 44 del Dpr 600/1973, ha previsto l’obbligo per l’Agenzia delle Entrate di inviare una preventiva comunicazione al Comune di residenza del controllato prima dell’emissione dell’avviso di accertamento sintetico; a sua volta, il Comune dovrà rispondere entro sessanta giorni, segnalando ogni elemento utile alla determinazione del reddito complessivo.

Un ulteriore aspetto da segnalare, sul piano più strettamente operativo riguarda la nuova disposizione (comma 8) che riconosce la deducibilità dal reddito complessivo determinato sinteticamente degli oneri previsti dall’articolo 10 del Tuir, nonché delle detrazioni dall’imposta lorda previste dalla legge per gli oneri sostenuti dal contribuente.
La nuova prescrizione è da collegare al fatto che il reddito determinato sinteticamente assume nella nuova formulazione normativa la configurazione di un “reddito complessivo”, anche in relazione alle modalità di determinazione e non più di un “reddito complessivo netto”.
L’articolo 22 del Dl 78/2010 stabilisce che le modifiche apportate all’articolo 38 hanno effetto per“gli accertamenti relativi ai redditi per i quali il termine di dichiarazione non è ancora scaduto alla data di entrata in vigore” del decreto (31 maggio 2010).
Conseguentemente, tale previsione si propone di circoscrivere l’applicazione della revisione dell’accertamento sintetico al periodo d’imposta 2009 e a quelli successivi.



Aggiornata il: 10/06/2011