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Lettera Befera – Le nuove regole dell'accertamento sintetico

Parte l'operazione redditometro: lettere a chi ha speso più di quanto dichiarato

Un incrocio 'sfortunato' con il calendario fa arrivare le lettere del Fisco proprio nel pieno del dibattito sulla riscossione, che ieri è approdato all'Aula della Camera con il via libera a larghissima maggioranza alle mozioni di Pdl e Lega (e una parte di quella dell'Udc) che impegnano il Governo a una «pausa di riflessione» su procedure esecutive e strumenti 'invasivi' anti-evasione. Le buste, inoltre, arrivano a pochi giorni dalla circolare 2011 sui controlli (si veda «Il Sole 24 Ore» del 19 maggio), in cui si annunciava che quest'anno l'Agenzia si sarebbe concentrata sui redditi 2007 e 2008, mentre il nuovo redditometro (su entrate e uscite dei contribuenti nel 2009) avrebbe debuttato davvero solo dal prossimo anno.
La contraddizione, però, è solo apparente, perché le comunicazioni mandate in questi giorni dall'Agenzia sembrano puntare più che altro sulla compliance, per dare una spinta all'adeguamento in dichiarazione dei contribuenti più «problematici», e per raggiungere questo obiettivo il calendario è obbligato. Due sono infatti le date da segnare in rosso: il 6 luglio, termine per il versamento degli acconti 2010, e il 30 settembre, data entro la quale si può sanare la situazione del 2009 senza pagare troppo pegno.

Date e obiettivo emergono chiaramente dalla lettera firmata da Attilio Befera, direttore dell'Agenzia. Il Fisco, infatti, suggerisce di «considerare con attenzione le opportunità di ravvedimento», che permettono di pagare le tasse mancanti e il 12,5% di sanzione (un ottavo del minimo) entro fine settembre, e consiglia di «tenere presente questa comunicazione anche ai fini dell'imminente dichiarazione 2010». In realtà per chi si ravvede la sanzione dovrebbe essere ancora quella vecchia, pari a un decimo del minimo, perché l'innalzamento a un ottavo previsto dalla legge di stabilità 2010 scatta per le violazioni commesse a partire da febbraio 2011, mentre qui si parla del 2009.
L'avviso, insomma, doveva partire ora per aiutare gli adeguamenti spontanei: a meno di errori o incongruenze, segnalabili all'Agenzia via web o telefonata ai centri di assistenza, chi non imbocca la strada pacifica e non ha spiegazioni alternative per le proprie spese (si veda anche l'articolo a fianco) si espone al rischio di sanzioni piene, perché nel nuovo meccanismo le spese che superano del 20% il reddito dichiarato potranno essere considerate entrate in nero, e generare imposta e sanzione (dal 100% al 200% dell'evaso).

I contribuenti potenzialmente interessati sono molti. La circolare sui controlli parlava di «alcune centinaia di migliaia» di casi di «forte sperequazione» fra redditi e spese, ed è a una platea come questa che si rivolge l'Agenzia (gli scostamenti più contenuti sono lontani dal centro della strategia del Fisco).
L'analisi che ha generato le lettere, come accennato, mescola elementi vecchi e nuovi. Gli acquisti di terreni e fabbricati, monitorati anche dalle banche dati del Territorio, e i movimenti su azioni, mutui e conferimenti di denaro, registrati dall'anagrafe tributaria e quella dei conti, si uniscono ai primi passi della «banca dati del lusso», pilastro del nuovo redditometro, che a regime spulcerà le spese in circa 100 voci indicative di reddito. Le rilevazioni di polizze e contributi, invece, sono il frutto delle intese con Inps e Inail, siglate l'estate scorsa per avviare lo scambio di dati del «grande occhio» fiscale.

Le lettere delle Entrate ai contribuenti 'spendaccioni' sembra un cortese invito a considerare l'opportunità di ravvedersi spontaneamente sul reddito 2099 dichiarato. Si tratta della prima fase di lavori del nuovo redditometro, applicabile a partire dai redditi 2009, disciplinato sempre dall'articolo 38 del Dpr 600/1973 ma come rivisto dal Dl 78/2010 della scorsa estate. Il nuovo redditometro accerta il reddito complessivo del contribuente a partire dalle spese di qualsiasi tipologia effettuate nel periodi d'imposta di riferimento; ne deriva che il reddito di un periodo d'imposta deve essere almeno pari alle spese sostenute nello stesso periodo. Tuttavia il contribuente ha la facoltà di provare in modo documentato di aver pagato le spese indicate ricorrendo a redditi differenti rispetto a quelli realizzati e dichiarati nel periodo d'imposta (esempio: donazioni, rimborso finanziamenti, assunzione finanziamenti) oppure mediante redditi soggetti a ritenuta alla fonte o esenti da Irpef.

In alternativa alla quantificazione del reddito sulla base delle spese effettive, l'articolo 38, comma 5 prevede la possibilità di fondare l'accertamento sintetico sul contenuto induttivo di elementi indicativi di capacità contributiva individuati mediante l'analisi di campioni significativi di contribuenti, differenziati anche in funzione del nucleo familiare e dell'area territoriale di appartenenza, con decreto ministeriale da rivedere con cadenza biennale. A oggi, tuttavia, questa norma attuativa non è emanata.
La lettera di preallerta non costituisce l'avvio dell'iter di accertamento sintetico ma solo un'informativa finalizzata a permettere al destinatario di constatare errori o incongruenze nel prospetto predisposto dalle Entrate. In questa eventualità è possibile e consigliabile inviare una e-mail di chiarimento all'agenzia delle Entrate o rivolgersi ai Centri di assistenza multicanale.

La situazione diametralmente opposta è quella del contribuente che effettivamente si ritiene in fallo e non grado di dimostrare la fonte delle risorse utilizzate. In questo caso la via da esperire è quella del ravvedimento operoso su Unico 2010, possibile fino al 30 settembre 2011.
La situazione più frequente è infine quella dei contribuenti che, assunti i dati comunicati e verificatane la correttezza, fanno mente locale su redditi e spese 2010, individuando le proprie difese. In primo luogo è necessario individuare complessivamente le spese sostenute nel 2009: sul punto appare ardua la ricostruzione delle spese per la vita quotidiana, salvo ricostruire i pagamenti con bancomat e altri strumenti simili. Il dato ottenuto va poi rettificato di acquisti a credito, al fine di considerare i pagamenti effettivi dell'anno.

L'altro fattore importante è quello delle entrate, costituite dal reddito dichiarato ma anche da risorse diverse: si pensi a rimborsi assicurativi, donazioni, redditi di capitale. Una situazione particolarmente delicata è poi quella degli imprenditori per i quali il reddito dichiarato per competenza si discosta necessariamente dagli incassi.
Gli elementi di prova utilmente raccolti secondo il tenore della lettera non devono essere inviati all'agenzia delle Entrate, né è previsto un canale o una modalità di trasmissione in questa fase. L'unica alternativa sembra il deposito di una memoria presso il competente ufficio dell'agenzia delle Entrate.
Stante il non chiaro effetto di eventuali memorie o scritti difensivi, il contribuente potrebbe anche decidere di non replicare nulla alla lettera pervenuta. L'atteggiamento attendista non fa perdere alcuna prerogativa o possibilità di difesa successiva posto che l'articolo 38, comma 7 del Dpr 600/1973 obbliga l'ufficio che procede alla determinazione sintetica del reddito a invitare il contribuente a comparire di persona per fornire dati o notizie rilevanti e successivamente ad avviare l'accertamento con adesione (Dlgs 218/97).


Aggiornata il: 10/06/2011