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Il Decreto Sviluppo 2011 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Rivalutazione: quali beni e perché?

La “rivalutazione di terreni e partecipazioni” è stata introdotta per la prima volta dalla Legge n. 488/2001 e successivamente prevista nelle Leggi Finanziarie 2008 e 2010. Consiste nella rideterminazione del costo di acquisto di:
  • terreni edificabili e terreni con destinazione agricola posseduti a titolo di proprietà, usufrutto, superficie, enfiteusi;
  •  partecipazioni in società non quotate possedute a titolo sia proprietà che di semplice usufrutto.
La rivalutazione di tali beni permette di aumentarne il valore fiscalmente riconosciuto riducendo così l’eventuale plusvalenza ai fini Irpef in caso di successiva cessione.
Possono fruire della rivalutazione i contribuenti che, in caso di cessione, realizzerebbero potenzialmente un reddito diverso di cui all'art. 67 del Tuir, quindi, al di fuori del regime di impresa.

In sede di conversione del Dl 70/2011 oggi è stata anche estesa la possibilità di rivalutazione anche alle società di capitali, limitatamente al caso delle società di capitali i cui beni sono stati oggetto di misure cautelari e che al 1° luglio hanno riacquistato la piena proprietà di tali beni.


Aggiornata il: 29/06/2011