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Il Decreto Sviluppo 2011 riapre i termini per la rivalutazione di terreni e partecipazioni

Modalità di rivalutazione e versamento

Come nei precedenti casi di riapertura dei termini, la rivalutazione si perfeziona mediante:
• il versamento di un’imposta sostitutiva o in unica soluzione o come 1a di un massimo di 3 rate entro il 30.06.2012 (2a rata entro il 30.06.2013 + interessi 3% annuo - 3a rata entro il 30.06.2014 + interessi 3% annuo.
• la redazione ed il giuramento di una perizia di stima da parte di un professionista abilitato, la quale deve indicare il nuovo valore di riferimento dei terreni o delle partecipazioni, sempre entro il 30.06.2012.

Per quanto riguarda l’imposta sostitutiva, l’aliquota da applicare è rimasta fissata nelle seguenti misure:
4% per terreni e partecipazioni qualificate;
2% per partecipazioni non qualificate
Tale aliquota deve essere, poi, applicata all’intero valore del terreno o della partecipazione come risultante dalla perizia di stima.

Per il versamento dell’imposta sostitutiva mediante modello F24, restano validi gli stessi codici tributo già utilizzati in occasione di precedenti rivalutazioni, ossia:
  • 8055 - per le partecipazioni (Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto di partecipazioni non negoziate nei mercati regolamentati)
  • 8056 - per i terreni (Imposta sostitutiva delle imposte sui redditi per la rideterminazione dei valori di acquisto dei terreni edificabili e con destinazione agricola)

 



Aggiornata il: 29/06/2011