Un soggetto che ha già rivalutato in passato un terreno o una partecipazione e ne è ancora in possesso, potrebbe avere interesse ad effettuare una nuova rivalutazione.
Diversamente dalle indicazioni precedenti il Decreto Sviluppo 2011 prevede che:
• i soggetti che rivalutano terreni e partecipazioni già rivalutati in passato, possono versare l’imposta sostitutiva dovuta detraendo da tale l’importo quanto versato con la precedente rivalutazione;
• l’istanza di rimborso dell’imposta sostitutiva già versata–se nona scomputata in base alla nuova rivalutazione – può essere presentata entro 48 mesi dalla data del versamento relativo all’ultima rivalutazione effettuata;
• il rimborso spetta in misura comunque non superiore all’importo dovuto in base alla nuova determinazione del valore. Pertanto, se la nuova rivalutazione fosse inferiore rispetto a quella precedente, il massimo importo rimborsabile sarebbe pari alla nuova imposta sostitutiva, inferiore a quella versata in passato;
• le disposizioni sul rimborso si applicano anche ai versamenti effettuati entro la data di entrata in vigore del decreto (14.05.2011): in questo caso se il termine per la richiesta di rimborso fosse scaduto, questa potrà essere richiesta entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore del decreto.