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Determinazione plusvalenze e minusvalenze del professionista

Le minusvalenze del professionista

L’art. 54 del T.U.I R al comma 1-bis.1 specifica che concorrono a diminuire il reddito imponibile, le minusvalenze dei beni strumentali (esclusi gli oggetti d’arte, d’antiquariato o da collezione) se:

  • sono realizzate mediante cessione a titolo oneroso;
  • sono realizzate mediante il risarcimento, anche in forma assicurativa, per la perdita o il danneggiamento dei beni.

Si precisa che concorrono a formare il reddito le plusvalenze e le minusvalenze derivanti dalla cessione di beni mobili e immobili strumentali: il requisito della strumentalità cioè dell’utilizzo del bene nell’attività d’impresa è condizione fondamentale per poter imputare correttamente questi valori. I beni per dar luogo a minusvalenze devono avere queste caratteristiche:

  • Beni mobili acquistati dopo il 04 luglio 2006
  • Beni immobili acquistati tra il 2007 ed il 2009. Dal 2010 le cessioni dei beni immobili sono irrilevanti perché le quote di ammortamento del costo di acquisto del bene sono indeducibili. Per approfondire questo aspetto leggi lo speciale:la deducibilità degli immobili strumentali del professionista


Aggiornata il: 30/03/2016