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Partita Iva inattiva: le nuove regole introdotte dalla Manovra economica 2011

Chiusura della partita Iva a iniziativa del contribuente

In alternativa alla revoca d’ufficio della partita Iva inattiva resta la cancellazione a iniziativa del contribuente. Egli potrà sanare l’omessa dichiarazione di cessazione attività, pagando entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge (quindi entro il 4 ottobre 2011) un forfait di 129 euro, cioè un quarto di 516 euro. Chi non si avvale di questa misura rischia una sanzione che può arrivare fino a 2.065 euro.
In pratica, per aderire alla norma di favore è sufficiente provvedere al versamento tramite il modello “F24 Versamenti con elementi identificativi”, della sanzione minima di 129 euro, indicando i seguenti elementi:

  • nella sezione "contribuente": i dati anagrafici e il codice fiscale del versante; 
  • nella sezione “erario ed altro”:
    • la lettera R nel campo “tipo”;
    • la partita Iva da cessare nel campo “elementi identificativi”;
    • il codice tributo 8110 (istituito con la Risoluzione n. 72/E dell’11 luglio 2011) nel campo “codice”;
    • l’anno di cessazione attività nel campo “anno di riferimento”.


Un procedimento semplificato, dunque, che non contempla neppure, come precisato nel Comunicato Stampa dell’11.07.2011 dell’Agenzia, l’onere di presentare “apposita comunicazione” di cessazione dell’attività, comunicazione che è stata invece incorporata nello stesso modello F24: la partita Iva verrà, infatti, chiusa sulla base dei dati indicati nel modello.
La norma si applica a condizione però che la violazione non sia stata constata con atto di contestazione portato a conoscenza del contribuente.



Aggiornata il: 19/07/2011