Per quanto riguarda libri e registri il cui obbligo risulti da norme e regolamenti tributari il nuovo comma dell’art. 2215-bis ha previsto che il termine annuale operi come nelle norme riguardanti la conservazione sostitutiva disposte dal decreto ministeriale del 23/1/2004.
Su questo punto si rileva però una discrepanza per quanto riguarda la successione degli elementi informatici richiesti: la norma del codice parla di apposizione della marca temporale e successivamente della firma digitale dell’ amministratore o di un suo delegato, mentre la disposizione ministeriale prevede prima l ‘apposizione della firma digitale e poi la marcatura temporale. Potranno essere necessari chiarimenti dell’amministrazione finanziaria anche in merito alla distinzione tra il soggetto incaricato della formazione e tenuta dei libri contabili e del soggetto incaricato della loro conservazione.