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Libri contabili digitali: al via la parificazione con il cartaceo nella legge di conversione del DL sviluppo

Gestione informatizzata e conservazione sostitutiva di libri e registri a rilevanza fiscale

Per quanto riguarda libri e registri il cui obbligo risulti da norme e regolamenti tributari il nuovo comma dell’art. 2215-bis ha previsto che il termine annuale operi come nelle norme riguardanti la conservazione sostitutiva disposte dal decreto ministeriale del 23/1/2004.

Su questo punto si rileva però una discrepanza per quanto riguarda la successione degli elementi informatici richiesti: la norma del codice parla di apposizione della marca temporale e successivamente della firma digitale dell’ amministratore o di un suo delegato, mentre la disposizione ministeriale prevede prima l ‘apposizione della firma digitale e poi la marcatura temporale. Potranno essere necessari chiarimenti dell’amministrazione finanziaria anche in merito alla distinzione tra il soggetto incaricato della formazione e tenuta dei libri contabili e del soggetto incaricato della loro conservazione.



Aggiornata il: 19/07/2011