Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

La sospensione feriale dei termini processuali per il 2011

La sospensione feriale nel processo tributario

Con riferimento al processo tributario, la norma si applica alle scadenze relative alla presentazione del ricorso contro gli atti impositivi, sia introduttivo che costitutivo, in tutti i gradi di giudizio, dal primo alla Cassazione, ma anche al deposito di documenti e/o memorie illustrative.
La pausa estiva determina un sostanziale allungamento delle scadenze (46 giorni) entro le quali le parti in giudizio possono procedere al deposito di atti e documenti, previsti dalle disposizioni che regolano il processo tributario. Naturalmente, i termini “congelati” riprendono a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ne deriva, ad esempio, che in caso in cui la notifica dell’atto di accertamento sia intervenuta prima del periodo di sospensione feriale, ossia prima dell’01.08.2011, il computo dei 60 giorni utili per la proposizione del ricorso si ottiene sommando il periodo decorso anteriormente al 1° agosto a quello successivo al 15 settembre 2011.
Al contrario, se l’inizio del decorso dei termini processuali cade durante il periodo di sospensione feriale, i termini iniziano a decorrere alla fine del periodo di sospensione e cioè dal 16 settembre 2011. Quindi, in caso in cui la notifica dell’atto di accertamento è intervenuta tra l’01.08.2011 ed il 15.09.2011, ossia durante il periodo feriale, il computo del termine di 60 giorni inizierà dal 16 settembre 2011.


Aggiornata il: 01/08/2011