La sospensione si applica esclusivamente ai termini processuali, quindi non riguarda altri adempimenti previsti dalla disciplina tributaria, ossia:
- la notifica di atti amministrativi d’imposta, quali avvisi di liquidazione e di accertamento, e la notifica di cartelle di pagamento;
- il versamento di imposte, tasse, diritti, canoni e contributi (es.: Irpef, Ires, Irap, Iva, imposta di registro, Ici, Tarsu, Tosap);
- la presentazione di dichiarazioni, denunce e comunicazioni (es.: Modello UNICO, dichiarazione IRAP, dichiarazione Ici, denuncia di successione).