L’art. 23 comma 31 della manovra correttiva 2011 ha modificato l’art. 13, comma 1, del d.lgs. 471/1997, che prevede l’irrogazione della sanzione del 30% per i soggetti che non effettuano in tutto o in parte i versamenti. La norma precedente prevedeva una riduzione della sanzione a 1/15 nel caso in cui i pagamenti fossero eseguiti con un ritardo non superiore a 15 giorni, ma solo per determinati versamenti; in particolare quelli riguardanti i crediti assistiti integralmente da forme di garanzia reale o personale.
La manovra ha eliminato ogni riferimento alla tipologia dei versamenti, estenendone così la riduzione di 1/15 a tutti. La nuova sanzione pertanto è pari al 2% per ogni giorno di ritardo, che corrisponde alla sanzione ordinaria del 30% ridotta ad 1/15 (30 × 1/15). È evidente, quindi, che il beneficio della riduzione diminuisce all’aumentare dei giorni di ritardo, fino ad annullarsi al 15° giorno, quando raggiunge il 30% (30 ×15/15).