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Ravvedimento sprint: come rimediare agli errori in 14 giorni pagando una sanzione super scontata

Il ravvedimento oggi

Se si combina la modifica della manovra in materia di sanzioni con il ravvedimento operoso, si ottiene un nuovo tipo di ravvedimento. Ciò significa che se il contribuente intende fruire del ravvedimento operoso e lo fa entro il 15° giorno successivo alla scadenza, usufruirà oltre della sanzione ridotta di 1/10 anche di quella di 1/15.
Ecco allora che la sanzione diventa dello 0,2% per ogni giorno di ritardo (2 × 1/10), arrivando così al 3% al 15° giorno (2 × 1/10 ×15).
Pertanto il contribuente che si dimentica di pagare le imposte ha oggi 3 possibilità:

  • ravvedimento sprint: versare entro il 14° giorno successivo alla scadenza originaria, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione dello 0,2% per ogni giorno di ritardo;
  • ravvedimento breve: versare dal 15° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il 30° giorno, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3% (1/10 del minimo);
  • ravvedimento lungo: versare dal 31° giorno successivo alla scadenza originaria ed entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all’anno nel corso del quale è stata commessa la violazione, oltre alle imposte dovute e agli interessi, una sanzione del 3,75% (1/8 del minimo).

Ricordiamo, infine, che con la circolare 41/E del 5 agosto 2011 l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che in virtù del principio del favor rei la nuova disposizione si applica anche per le violazioni commesse prima dell’entrate in vigore della norma (6 luglio 2011), a meno che non siano già divenuti definitivi i provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

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Aggiornata il: 09/08/2011