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Prelievo di solidarietà sui redditi 2011-2013

Prelievo di solidarietà

Viene previsto dall’art. 2 del decreto legge e si applica già dal 2011 e poi per il 2012 e il 2013.

La base imponibile sarà il reddito complessivo del contribuente che verrà compito con una aliquota del 5 percento per l’ importo superiore a 90.000 euro lordi annui fino a 150.000 euro, e del  10 per cento sulla parte eccedente 150.000 euro.

Il contributo di solidarieta' e' deducibile dal reddito complessivo e questo ne attenuerà il carico a partire dal secondo anno.
L'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardante il contributo di solidarieta' seguiranno le disposizioni vigenti per le imposte sui redditi.

Qualora dall'applicazione del contributo derivi un aggravio di prelievo superiore a quello che si determinerebbe applicando ai fini IRPEF l'aliquota marginale del 48 per cento allo scaglione di reddito di 75mila euro il contribuente puo' optare per l'assolvimento dell'imposta sul reddito delle persone fisiche cosi' calcolata in luogo del contributo di solidarieta'.

Si tratta quindi di una clausola di salvaguardia che prevede la possibilità del contribuente di optare per la tassazione del 48% invece dell’applicazione del contributo di solidarietà.

Le modalità di attuazione verranno determinate con un decreto del Ministero dell’economia e delle finanze da emanarsi entro il 30 settembre 2011.



Aggiornata il: 14/08/2011