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Prelievo di solidarietà sui redditi 2011-2013

Altre misure a carico dei parlamentari

Il comma 2 dell’art. 13 prevede inoltre che in attesa della revisione costituzionale concernente la riduzione del numero dei parlamentari e della rideterminazione del trattamento economico omnicomprensivo annualmente corrisposto ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111:
a) l'indennita' parlamentare e' ridotta del 50 per cento per i parlamentari che svolgano qualsiasi attivita' lavorativa per la quale sia percepito un reddito uguale o superiore al 15 per cento dell'indennita' medesima.
b) La riduzione si applica a decorrere dal mese successivo al deposito presso la Camera di appartenenza della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche di cui alla legge 5 luglio 1982, n. 441 dalla quale emerge il superamento del limite di cui al primo periodo.


Aggiornata il: 14/08/2011