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La Manovra Correttiva e le novità introdotte per gli Studi di settore

Ampliamento accertamento induttivo

La misura più incisiva introdotta dalla manovra correttiva riguarda i poteri di accertamento dell’Amministrazione finanziaria. In particolare, viene prevista una nuova ipotesi di accertamento induttivo (puro).

Prima di analizzare la novità, occorre ricordare che tale tipologia di accertamento può fondarsi sull’utilizzo di elementi di tipo indiziario, ossia su presunzione cd. “semplici” e come tali non supportate dai requisiti di gravità, precisione e concordanza. In tal modo, l’Amministrazione finanziaria può ricostruire la posizione reddituale del contribuente utilizzando dati e notizie in suo possesso a prescindere dalle risultanze delle scritture contabili.

Come noto, infatti, il lungo dibattito dottrinale e giurisprudenziale sulla valenza presuntiva degli studi di settore si è concluso attraverso le sentenze della Cassazione a Sezioni unite del 18.12.2009 (nn. 26635, 26636, 26637 e 26638) ed il conseguente recepimento di tale orientamento da parte delle Entrate con la circolare n. 19/E del 14 aprile 2010.

Il legislatore, dunque, con le modifiche apportate dalla normativa prevede che l’Ufficio possa, in presenza di specifiche situazioni, effettuare un accertamento induttivo a partire dagli studi di settore (ossia accertamento basato su presunzioni semplici prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza).

In particolare, la nuova lett. d)-ter dell’ art. 39, comma 2 del DPR n. 600/73 stabilisce che “..quando viene rilevata l'omessa o infedele indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché l'indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti.
La presente disposizione si applica a condizione che siano irrogabili le sanzioni di cui al comma 2-bis dell'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471.”

Nessuna modifica, invece, ha riguardato la lett. d) co. 1 del citato art. 39 secondo cui: “L'esistenza di attività non dichiarate o la inesistenza di passività dichiarate è desumibile anche sulla base di presunzioni semplici, purché queste siano gravi, precise e concordanti.”

Nulla è mutato pertanto nella disciplina degli accertamenti analitico presuntivo. Questi, possono essere fondati anche sull’esistenza di gravi incongruenze tra ricavi dichiarati e quelli desumibili dagli studi di settore.
Pertanto, con l’accertamento induttivo puro l’amministrazione finanziaria risulta notevolmente agevolata nell’attività di controllo legata agli studi di settore.


Aggiornata il: 07/09/2011