Con l’inserimento della citata nuova lett. d)-ter nell’art. 39 co. 2, il
contribuente sarà soggetto ad accertamento induttivo nelle ipotesi:
- di omessa presentazione del modello Studi di settore;
- di insussistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi;
- di infedele compilazione (cd. “taroccamento”) del modello degli studi di settore;
a condizione che il maggior reddito accertato (impresa/lavoro autonomo) a seguito delle rettifiche sia superiore al 10% di quello dichiarato. Con tale intervento, si ritiene che il legislatore intenda contrastare quei comportamenti tesi a “taroccare” i dati inseriti negli studi di settore, ovvero ad inserire cause di esclusione o di inapplicabilità non spettanti.
L’Ufficio, pertanto, accertata l’infedeltà dei dati indicati potrà:
- accertare automaticamente il contribuente sulla base delle corrette risultanze di Gerico;
- procedere ad un accertamento di tipo induttivo, ricostruendo in maniera semplificata il reddito del contribuente.
In pratica, l’accertamento induttivo (per infedele compilazione degli studi) è possibile solo qualora il maggior reddito accertato (d’impresa o di lavoro autonomo) a seguito della corretta applicazione degli studi di settore sia superiore al 10% di quello dichiarato dal contribuente.
La soglia del 10% su indicata va computata sul reddito e non sui ricavi.