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Rimborso Iva pagata nella UE: rimborso entro il 30 settembre 2019

L'autocertificazione del richiedente il rimborso

Inoltre, il richiedente dovrà rilasciare un’autocertificazione con la quale comunica:
  • che i beni e servizi elencati all’interno della richiesta sono stati acquistati in qualità di soggetto passivo;
  • di aver effettuato unicamente: prestazioni di trasporto non imponibili e prestazioni di servizi accessorie a tali prestazioni di trasporto; cessioni di beni e prestazioni si servizi per cui il debitore dell’IVA è il committente o il cessionario;
  • di non aver effettuato, nel territorio dello Stato italiano, esclusivamente operazioni esenti o non soggette che non danno diritto alla detrazione dell’IVA ai sensi degli articoli 19, 19-bis1 e 19-bis2 del D.P.R. 633/72;
  •  di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime dei contribuenti minimi;
  • di non essersi avvalso, nel territorio dello Stato italiano, del regime speciale per i produttori agricoli.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/09/2019