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Rimborso Iva pagata nella UE: rimborso entro il 30 settembre 2019

Presentazione dell’istanza di rimborso

Le istanze di rimborso devono essere presentate entro il 30 di settembre dell’anno solare successivo al periodo di riferimento, nei limiti e con la periodicità stabiliti dallo Stato membro competente per il rimborso. Secondo quanto indicato nella Direttiva 2008/9:
  • l’istanza è presentata per un periodo non inferiore al trimestre solare purché di importo non inferiore a 400 Euro;
  • se l’importo complessivo relativo ad uno o più trimestri è inferiore a detto limite, l’istanza è presentata con cadenza annuale, sempreché di importo non inferiore a 50 Euro.

Attenzione: Si tenga presente che alle istanze da presentare dal 1° gennaio 2010, non devono più esere allegate, in originale, le fatture di acquisto dei beni e servizi emesse nello Stato che deve eseguire il rimborso.

In alcuni Paesi però, e in presenza di determinate soglie, gli stessi possono richiedere la presentazione, per via elettronica, di una copia della fattura o del documento di importazione. L’istanza si considera presentata il giorno in cui è completata, da parte dell’Agenzia delle Entrate, la ricezione del file contenente i dati richiesti. L’Agenzia delle Entrate attesta l’avvenuta ricezione dell’istanza di rimborso mediante ricevuta, contenuta in un file munito del codice di autenticazione per il servizio Entratel e del codice di riscontro per il servizio Internet (Fisconline).

Salvo cause di forza maggiore, tale ricevuta è resa disponibile per via telematica entro i cinque giorni lavorativi successivi a quello del corretto invio del file.

 

Fonte: Fisco e Tasse


Aggiornata il: 16/09/2019