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Accertamento esecutivo emesso a partire dal 1° ottobre 2011, la notifica deve essere regolare

Gli aspetti fondamentali della nuova disciplina

La nuova disciplina si applica agli atti di accertamento, relativi ai periodi d’imposta in corso al 31.12.2007 e successivi, emessi a partire dal 1° ottobre 2011, in particolare – secondo la recente nota dell’Agenzia delle Entrate - agli atti datati e sottoscritti dal responsabile dell’ufficio a partire dal 1° ottobre 2011. Rientrano nell’ambito di applicazione gli accertamenti sulle imposte dirette e relative addizionali, sull’Irap, sull’Iva, e – sempre secondo la recente nota dell’Agenzia – sulle ritenute (a titolo d’acconto e a titolo d’imposta), sulle imposte sostitutive e su quelle liquidate con tassazione separata; restano esclusi invece i contributi previdenziali e assistenziali. Le nuove disposizioni si applicano anche ai provvedimenti di irrogazione delle sanzioni, mentre restano esclusi quelli di contestazione.
Dal 1° ottobre 2011 gli avvisi di accertamento sono esecutivi dopo 60 giorni dalla loro notifica. A tal proposito l’Agenzia, nella recente nota, raccomanda ai funzionari di verificare con accuratezza il buon esito della notifica in quanto da quest’ultima dipende l’esecutività dell’atto e un semplice vizio di forma potrebbe mettere a repentaglio l’esistenza stessa del provvedimento impositivo.



Aggiornata il: 03/10/2011