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Accertamento esecutivo emesso a partire dal 1° ottobre 2011, la notifica deve essere regolare

La sospensiva giudiziale

Il contribuente che presenta l’istanza di sospensiva giudiziale chiede ai giudici che, in attesa di giudizio, venga sospeso il pagamento anticipato, richiesto al momento della proposizione del ricorso.
La novità introdotta dal Decreto Sviluppo è che la sospensione deve essere decisa entro 180 giorni dalla data di presentazione dell’istanza. Tuttavia, il fatto che non sia stata prevista alcuna sanzione per i giudici che non rispettino il termine di 180 giorni, porta la conseguenza che probabilmente, visto che le commissioni tributarie impiegano in genere più tempo per decidere, molte istanze di sospensione saranno valutate quando ormai la sospensione automatica di 180 giorni sarà terminata e l’avviso di accertamento sarà ormai esecutivo.
In ogni caso la presentazione della sospensiva non blocca eventuali azioni cautelari – come fermi e ipoteche – da parte dell’Agente della Riscossione



Aggiornata il: 03/10/2011