Ai sensi dell’art. 1, comma 460 della L. n. 311/2004, per le società a mutualità prevalente, alla formazione del reddito imponibile non concorre:
- la quota degli utili netti annuali destinati alla riserva minima obbligatoria (riserva legale);
- il 3% dell'utile destinato ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.
In base a tale norma, nei confronti delle cooperative e dei loro consorzi a mutualità prevalente si applicavano (e si applicheranno ancora per il 2011) le seguenti regole:
- le cooperative a mutualità prevalente diverse da quelle agricole e della piccola pesca, erano soggette a IRES per una quota di utili netti annuali (indipendentemente dal fatto che fossero stati o meno accantonati a riserva indivisibile) pari al 30%;
- le cooperative di consumo dovevano scontare l’imposta sul 55% dell’utile conseguito.