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Comunicazione PEC entro il 29.11.2011

Sanzioni in caso di omessa comunicazione della Pec

Nel caso in cui non si provveda a comunicare al Registro Imprese la propria Pec entro il 29.11.2011, verrà applicata al legale rappresentante della società la sanzione da 206 a 2.065 € prevista dall’articolo 2630 del codice civile, con la possibilità di fruire della riduzione della sanzione se, entro 60 giorni dalla notifica, si procede al pagamento liberatorio di 412 €:

Chiunque, essendovi tenuto per legge a causa delle funzioni rivestite in una società o in un consorzio, omette di eseguire, nei termini prescritti, denunce, comunicazioni o depositi presso il registro delle imprese, ovvero omette di fornire negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica le informazioni prescritte dall’art. 2250, primo, secondo, terzo e quarto comma, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 206 euro a 2.065 euro – art. 2630 comma 1 del Codice Civile.


Si segnala che con l’approvazione dello Statuto delle imprese, avvenuto da parte della Camera il 3.11.2011 – ed in corso di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale – le sanzioni sopra illustrate sono ridotte al 50%, da 103 € a 1.032€.
Inoltre, se si provvede ad effettuare la comunicazione entro 30 giorni dalla scadenza, la sanzione è ulteriormente ridotta ad 1/3, diventando così da 34 a 344 €.

Per le società di nuova costituzione la mancata indicazione dell’indirizzo Pec al momento dell’iscrizione della società al Registro Imprese determina la sospensione della procedura di iscrizione e l’assegnazione di un congruo termine per provvedervi, decorso il quale l’iscrizione potrà essere rifiutata.


Aggiornata il: 15/11/2011