Archivio per Categorie
Ultimi Speciali

Il nuovo istituto del reclamo e della mediazione

L'ambito e le modalità di applicazione del nuovo istituto del reclamo e della mediazione

Innanzitutto , le nuove disposizioni riguardano gli atti:
  • notificati al contribuente a partire al 1°aprile 2012
  • di importo non superiore a €. 20.000
  • emessi esclusivamente dall’ Agenzia delle Entrate (eccetto gli atti diretti al recupero degli aiuti di Stato).
Sono, pertanto, ammessi alla definizione del reclamo e della mediazione tutti i contribuenti ( persone fisiche o giuridiche) che abbiano in corso una lite esclusivamente nei confronti dell'Agenzia delle Entrate nello specifico possono essere :
  • avvisi di accertamento del tributo;
  • l'avvisi di liquidazione del tributo;
  • provvedimento che irrogano le sanzioni;

Per i termini e modalità di presentazione del reclamo   valgono le stesse regole previste dal processo tributario (Dlgs 546/92, ad esempio la necessità di essere rappresentati da un professionista  per controversie superiori a 2500 euro.

Il valore della controversia su cui applicare il nuovo istituto si determina facendo riferimento all’ importo chiesto a titolo di tributo, al netto degli interessi, delle indennità di mora e delle eventuali sanzioni collegate all’atto impugnato. Qualora l’ atto abbia per oggetto le sole sanzioni, il valore della lite è determinato in relazione alla somma delle stesse sanzioni.

Il contribuente dovrà quindi cercare un accordo con il Fisco presentando il reclamo entro 60 giorni dalla notificazione dell’avviso di accertamento (salvo la sospensione feriale dei termini) alla Direzione provinciale o regionale delle Entrate che ha emanato l’avviso al fine di ottenere l’annullamento totale o parziale dell’ atto e  può formulare una proposta di mediazione. Importante notare che tale reclamo viene esaminato da un ufficio diverso da quello che ha emesso l'atto.

Se l'ufficio ritiene di:
  • non dover annullare in tutto o in parte l'atto di accertamento oggetto di reclamo;
  • non poter accogliere la proposta di mediazione formulata dal contribuente
può a sua volta formulare una “controproposta” di mediazione che il contribuente può accettare o meno.

Decorsi 90 giorni senza che l’ufficio competente abbia notificato l'accoglimento/rigetto del reclamo o la conclusione della mediazione si producono gli effetti di un ricorso.  In pratica, a partire da tale data, decorrono sia per il contribuente che per l'Agenzia delle Entrate, i termini (30 gg) per la successiva costituzione in giudizio.

ATTENZIONE: se il contribuente disattende l’obbligo della preventiva presentazione del “reclamo” l'atto emesso dalle Entrate  diviene:
  •  definitivo (quindi esecutivo)
  • non più contestabile in momenti successivi.
Fonte: Ministero dell'Economia e delle Finanze


Aggiornata il: 21/11/2011