Il maggior onere conseguente ai suddetti aumenti delle accise verrà rimborsato a:
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gli esercenti attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate;
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gli enti pubblici e imprese pubbliche locali esercenti l’attività di trasporto pubblico locale;
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imprese esercenti autoservizi di competenza statale, regionale e locale relativi al trasporto pubblico locale;
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enti pubblici e imprese esercenti trasporti a fune in servizio pubblico per trasporto di persone.
L’importo è rimborsato, anche mediante compensazione, a seguito della presentazione di apposita dichiarazione ai competenti Uffici dell'Agenzia delle Dogane (art. 6, comma 2, D. Lgs. n. 26/2007).