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Omaggi natalizi a clienti e dipendenti - Promemoria sul loro trattamento fiscale

Omaggi ai dipendenti

Un discorso a parte va fatto per gli omaggi natalizi ai dipendenti.

L'I.V.A sugli acquisti di beni da destinare ad omaggio ai dipendenti è indetraibile , ai sensi dell' art. 19 c. 1 DPR 633/72, a prescindere dal costo, per mancanza di inerenza con l'esercizio dell'impresa, ne' può essere considerata spesa di rappresentanza in quanto priva del requisito di sostenimento per finalità promozionali.
Conseguentemente, in applicazione del sopra citato art. 2 c. 2, n. 4), la successiva cessione gratuita è esclusa da IVA .

Ai fini Ires i costi sostenuti per gli omaggi ai dipendenti vanno ricompresi tra le “spese per prestazioni di lavoro” di cui all'art. 95 del D.P.R. n. 917/1986 e non nelle spese per omaggi.
Pertanto, tali oneri saranno interamente deducibili in sede di determinazione della base imponibile Irpef/Ires.

Quindi risultano:

  • sempre soggette a tassazione le erogazioni liberali corrisposte in denaro
  • mentre non concorrono alla formazione del reddito quelle in natura (beni, servizi o buoni rappresentativi degli stessi) se di importo non superiore ad euro 258,23 annuali.

Ad esempio, una strenna natalizia del valore globale di € 200 è una spesa deducibile per il datore di lavoro e non concorre a formare il reddito in capo al dipendente. Per la verifica del superamento della franchigia di € 258,23 devono essere considerate anche le analoghe erogazioni corrisposte al dipendente durante l'anno. In caso di superamento del predetto limite viene però ripreso a tassazione l'intero valore. Quindi attenzione perche' in molte situazioni aziendali la franchigia dei fringe benefit è già in tutto o in parte occupata (auto in uso promiscuo, polizze sanitarie, ecc), per cui l'impresa dovrà verificare, dipendente per dipendente, l'ammontare di tale franchigia ancora disponibile.

Inoltre, è stato chiarito che la medesima liberalità può essere erogata anche ad un solo dipendente, non essendo più richiesto che l'erogazione liberale sia concessa alla generalità o categorie di dipendenti, e anche in occasioni diverse dalle festività religiose o nazionali e dalle ricorrenze aziendali (es.: matrimonio, nascita di un figlio, ecc.).

Di conseguenza, per quanto concerne il trattamento fiscale inerente le imposte IRES ed IRPEF degli omaggi ai dipendenti non rileva che i beni ceduti siano prodotti dall'impresa oppure acquistati presso terzi .

Per quanto concerne la disciplina IRAP riguardante i soggetti Ires , l'art. 5 c. 1 del D.Lgs. n. 446/1997 stabilisce in linea di principio l'indeducibilità dei costi relativi al personale (tra cui gli omaggi ai dipendenti) iscritti a Conto Economico nella voce B.9 (spese per il personale): in questa voce sono, infatti, classificati gli omaggi erogati ai dipendenti a titolo di liberalità. Negli altri casi gli omaggi, essendo classificati nella voce B.14 (oneri diversi di gestione), sono totalmente deducibili ai fini Irap, in applicazione del principio di derivazione dal risultato di conto economico.

Per quei soggetti Irpef che, invece, non hanno optato di derivare l'imponibile Irap dal bilancio , gli omaggi ai dipendenti (o collaboratori fiscalmente equiparati) sono indeducibili ai fini Irap , in quanto i relativi costi d'acquisto non rientrano nell'elenco dei costi deducibili dell'art. 5-bis D.Lgs. 446/1997.



Aggiornata il: 12/12/2011