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Commercialisti: il contributo integrativo alla Cassa torna al 4% dal 1° gennaio 2012

Gli effetti sulle fatture emesse nei primi 10 giorni di gennaio

I commercialisti che hanno emesso fatture nei primi 10 giorni di gennaio applicando il contributo del 2% (nelle more del decreto), dovranno emettere una nota di debito nei confronti dei clienti per recuperare il restante 2%. Considerando il diritto di rivalsa del contributo integrativo previsto per legge a favore dei dottori commercialisti, la maggiorazione della quota contributiva è, infatti, a carico del cliente.
Questa ulteriore fattura integrativa (o nota di variazione in aumento) deve essere emessa anche ai fini Iva, in quanto il contributo integrativo è imponibile Iva (ex art. 16, D.L. n. 41/1995). Il contributo non è, invece, soggetto ad Irpef, quindi non va assoggettato a ritenuta d’acconto del 20%.
Il professionista, in virtù dei rapporti con la propria clientela, può, comunque, non richiedere al proprio cliente il pagamento relativo alla maggiorazione percentuale del contributo, ma deve tenere conto del fatto che tale maggiorazione deve essere comunque versata alla Cassa, “indipendentemente dall’effettivo pagamento che ne abbia eseguito il debitore” (art. 11, comma 1, Legge n. 21/1986).
Il problema non riguarda i professionisti iscritti alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza a favore dei ragionieri e periti commerciali, i quali hanno continuato ad applicare il contributo integrativo nella misura del 4%.



Aggiornata il: 16/01/2012