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Studi di settore: novità per gli accertamenti analitico-presuntivi

Telefisco sugli studi di settore precedenti al 2010

A fronte di tali nuove misure, sono state abrogate le disposizioni che stabilivano, in caso di congruità allo studio di settore o di adesione all’invito a comparire, l’esonero dagli accertamenti basati sulle presunzioni semplici se l’ammontare delle attività non dichiarate fosse pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi dichiarati o definiti, fino ad un massimo di €. 50.000.

Con il comma 11 all’art. 10 del cd DL Salva Italia, sono stati previsti inoltre  controlli sempre più rigidi per i contribuenti soggetti al regime di accertamento basato sugli studi di settore.

Le nuove disposizioni saranno operative già a partire dalle dichiarazioni relative all'annualità 2011 ed a quelle successive. In pratica la norma troverà applicazione già in Unico 2012.

Per le annualità precedenti al 2011 (fino al periodo d’imposta 2010), continuano ad applicarsi le precedenti “franchigie” da accertamento (cioè quelle previste dall’ art. 10 c. 4-bis e art. 10-ter della L.146/98).

Al riguardo, in occasione del consueto appuntamento di Telefisco 2012, l’Amministrazione finanziaria ha fornito alcuni chiarimenti sulla disposizione che esonera dagli accertamenti presuntivi i soggetti congrui e coerenti agli studi di settore.

In pratica, è stato  precisato che per i periodi d’imposta precedenti il 2010, l’Amministrazione finanziaria considererà esclusi dagli accertamenti presuntivi, in presenza di tutti i requisiti necessari, solo i soggetti soggetti agli studi di settore che risulteranno congrui per il periodo oggetto di controllo e per quello precedente.


Aggiornata il: 15/02/2012