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Unico Persone Fisiche 2012 - Modalità e termini di versamento delle imposte

Saldo IVA 2012

Anche il saldo dell’IVA, per i soggetti tenuti a presentare la dichiarazione IVA all’interno della dichiarazione unificata, può essere pagato entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica) ovvero entro il 18 luglio 2012.

Tuttavia, poiché il termine per il versamento dell’IVA scade il 16 marzo 2012, i contribuenti che scelgono di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 17 marzo al 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica) devono applicare sulla somma dovuta la maggiorazione dello 0,40 per cento per mese o frazione di mese.

Qualora, invece, il contribuente scelga di effettuare il versamento dell’IVA nel periodo dal 19 giugno al 18 luglio 2012 deve applicare l’ulteriore maggiorazione dello 0,40 per cento sulla somma calcolata alla data del 18 giugno 2012.

Il contribuente che effettua il versamento dell’IVA a saldo unitamente a quelli risultanti dalla dichiarazione unificata con la maggiorazione dello 0,40 per cento, dovuto per effetto del differimento del versamento al 18 giugno, e sceglie di effettuare la compensazione fra debiti e crediti d’imposta di pari importo, non è tenuto a corrispondere tale maggiorazione.
Nel caso in cui l’importo delle somme a debito sia superiore a quello delle somme a credito, la predetta maggiorazione si applica alla differenza fra il primo e il secondo di tali importi e va versata unitamente all’imposta.

I contribuenti IVA trimestrali, di cui all’art. 7 del D.P.R. 14 ottobre 1999, n. 542 e successive modificazioni, che effettuano il versamento dell’IVA a saldo alla scadenza prevista per il pagamento delle somme dovute in base alla dichiarazione unificata, devono indicare nella colonna “Importi a debito versati” della sezione “Erario” un unico importo comprensivo dell’IVA da versare quale conguaglio annuale, degli interessi dovuti da tali contribuenti nella misura dell’1 per cento e della maggiorazione dello 0,40 per cento dovuta per il differimento di tale versamento.
Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 16/02/2012