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Unico Persone Fisiche 2012 - Modalità e termini di versamento delle imposte

Rateazione somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte

Tutti i contribuenti possono versare in rate mensili le somme dovute a titolo di saldo e di acconto delle imposte, (compresi i contributi risultanti dal quadro RR relativi alla quota eccedente il minimale), ad eccezione dell’acconto di novembre che deve essere versato in un’unica soluzione.

In ogni caso il pagamento rateale deve essere completato entro il mese di novembre.

La rateazione non deve necessariamente riguardare tutti gli importi, ad esempio, è possibile rateizzare il primo acconto IRPEF e versare in un’unica soluzione il saldo, o viceversa.

Sugli importi rateizzati sono dovuti gli interessi nella misura del 4 per cento annuo, da calcolarsi secondo il metodo commerciale, tenendo conto del periodo decorrente dal giorno successivo a quello di scadenza della prima rata fino alla data di scadenza della seconda.

Si ricorda che gli interessi da rateazione non devono essere cumulati all’imposta, ma devono essere versati separatamente.

I contribuenti non titolari di partita IVA possono effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugno è sabato e il 17 giugno è domenica), ovvero entro il 18 luglio 2012 (risoluzione n. 128 del 6/6/2007) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

RATA

VERSAMENTO

INTERESSI %

VERSAMENTO (*)

INTERESSI %

18 giugno

0,00

18 luglio

0,00

2 luglio

0,13

31 luglio

0,13

31 luglio

0,46

31 agosto

0,46

31 agosto

0,79

1° ottobre

0,79

1° ottobre

1,12

31 ottobre

1,12

31 ottobre

1,45

30 novembre

1,45

30 novembre

1,78

 

 

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.


I contribuenti titolari di partita IVA
possono anch’essi effettuare il pagamento della prima rata entro il 18 giugno 2012 (il 16 giugnoè sabato e il 17 giugno è domenica), ovvero entro il 18 luglio 2012 (risoluzione n. 128 del 6/6/2007) maggiorando l’importo dovuto dello 0,40 per cento a titolo d’interesse corrispettivo. Per le rate successive si applicano gli interessi indicati nella seguente tabella:

 

VERSAMENTO

INTERESSI %

VERSAMENTO (*)

INTERESSI %

18 giugno

0,00

18 luglio

0,00

16 luglio

0,31

16 agosto

0,31

16 agosto

0,64

17 settembre

0,64

17 settembre

0,97

16 ottobre

0,97

16 ottobre

1,30

16 novembre

1,30

16 novembre

1,63

 

 

(*) In questo caso l’importo da rateizzare deve essere preventivamente maggiorato dello 0,40 per cento.

Fonte: Agenzia delle Entrate


Aggiornata il: 16/02/2012