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Inps Gestione Separata: rincaro dell’1% per i contributi 2012

I soggetti obbligati

Sono obbligati ad iscriversi alla Gestione Separata Inps ed a versarvi i contributi i seguenti soggetti:

  • i c.d. “professionisti senza cassa”, ovvero i lavoratori autonomi non iscritti alle apposite Casse di previdenza di categoria;
  • i collaboratori coordinati e continuativi (co.co.pro, collaboratori occasionali);
  • i lavoratori autonomi occasionali con reddito annuo superiore a € 5.000;
  • i venditori porta a porta con reddito annuo superiore a € 6.410,26;
  • gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro (e non iscritti ad un Albo professionale);
  • relativamente alla qualità di amministratore, i soci-amministratori di Srl che, partecipando contemporaneamente al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprendo anche la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso, sono obbligati al doppio obbligo di iscrizione:
    • alla Gestione IVS commercianti in qualità di socio lavoratore;
    • alla Gestione Separata Inps in qualità di amministratore;
      (interpretazione autentica dell’art. 1, comma 208, Legge n. 662/1996 fornita dal D.L. n. 78/2010 all’art. 12, comma 11 e Corte Costituzionale, sentenza n. 15 del 26.01.2012);
  • per effetto dell’art. 18, comma 12, D.L. n. 98/2011, i soggetti che, pur svolgendo un’attività il cui esercizio è subordinato all’iscrizione ad un Albo professionale, non sono iscritti e non versano il contributo soggettivo alla propria Cassa per disposizione statutaria o per scelta (ad esempio, alcune Casse, quali quelle degli ingegneri e architetti, degli avvocati e dei dottori commercialisti, prevedono l’esclusione dall’obbligo di iscrizione e/o di versamento del contributo soggettivo per i soggetti che non raggiungono un certo reddito minimo).


Aggiornata il: 19/03/2012